Condizioni Generali di Contratto
Premesse
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, unitamente alle condizioni particolari di contratto contenute nel MODULO D’ORDINE e/o nel PREVENTIVO, disciplinano le modalità e i termini di erogazione e fruizione di tutti i SERVIZI attualmente forniti da Pop Corn S.r.l. con sede legale in (00142) Roma alla Via dei Granai di Nerva, 48 (P.IVA 17499951006). L’accettazione delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO è requisito necessario ed indispensabile per l’erogazione e fruizione dei SERVIZI offerti da Pop Corn S.r.l Con l’accettazione delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso ed accettato tutte le clausole contrattuali ivi presenti e si impegna, sin d’ora, a prendere visione ed accettare tutte le eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, che verranno in futuro adottate da Pop Corn S.r.l e pubblicate sul sito web: www.popcornmarketing.it L’invalidità di una o più clausole delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, non comporterà l’invalidità delle rimanenti clausole né delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO nel loro insieme.
Definizioni
- POPCORN: Pop Corn S.r.l con sede legale in (00142) Roma alla Via dei Granai di Nerva, 48 (P.IVA 17499941007) ossia la web agency operante nel settore I.C.T. “Information and Communication Technology”, che eroga i SERVIZI oggetto delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- CLIENTE: il soggetto, persona fisica, giuridica o ente (pubblico o privato), che richiede l’erogazione dei SERVIZI oggetto delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. A tal riguardo si precisa che il rapporto con il CLIENTE e’ disciplinato dalla normativa di cui D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 c.d. “Codice del Consumo” esclusivamente nel caso in cui il CLIENTE sia una persona fisica, che acquista per scopi personali estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- TERZE PARTI: i soggetti terzi che possono erogare i SERVIZI.
- SERVIZI: i servizi web offerti da Pop Corn disponibili e acquistabili alle condizioni stabilite nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e nel MODULO D’ORDINE. Eventuali SERVIZI non menzionati all’interno delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO potranno essere erogati nei termini e alle condizioni stabilite da Pop Corn con apposito contratto. Si precisa che i SERVIZI possono essere erogati anche da TERZE PARTI e in tal caso V Pop Corn non risponde per eventuali disservizi o quant’altro connesso dalla mancata e/o non corretta erogazione dei SERVIZI da parte delle medesime TERZE PARTI e degli eventuali conseguenti danni.
- MODULO D’ORDINE: il modulo sottoscritto dal CLIENTE che riporta le condizioni particolari di ciascun contratto.
- PREVENTIVO: il documento redatto da Pop Corn e sottoscritto dal CLIENTE che, unitamente o in alternativa al MODULO D’ORDINE, riporta le condizioni particolari di ciascun contratto.
- SEO: acronimo di “Search Engine Optimization” è un servizio di ottimizzazione di siti web sui motori di ricerca ossia l’insieme di tutte le attività strategiche ed operative, che consentono ad un soggetto di rendere visibili i contenuti di un sito web tra i risultati organici dei motori di ricerca per il tramite di determinate parole chiave ricercate dagli utenti. Il servizio di ottimizzazione di un sito web è un processo continuativo, che si sviluppa e si modifica in base a quelle che sono le policy dei motori di ricerca ed i loro cambiamenti nel tempo.
- SEM: acronimo di “Search Engine Marketing” è un servizio che consente di generare traffico qualificato verso un determinato sito web per aumentarne la visibilità. Lo scopo è portare al sito, tramite i motori di ricerca, il maggior numero di visitatori realmente interessati ai suoi contenuti.
- HOSTING: un servizio di rete che consiste nell’allocare su un server web le pagine web di un sito web o un’applicazione web, rendendolo così accessibile dalla rete Internet ai suoi utenti. Tale “server web” definito “host”, è connesso ad Internet in modalità idonea a garantire l’accesso alle pagine del sito mediante il web browser dell’host client dell’utente, con identificazione dei contenuti tramite dominio ed indirizzo IP.
- SLA: acronimo di Service Level Agreement indica le regole di erogazione dei servizi e i parametri di riferimento oggettivi per il monitoraggio del livello di qualità garantito.
Sezione I
Titolo I – Posta elettronica
Articolo 1. Oggetto del contratto
1.1 Pop Corn eroga il servizio di Posta Elettronica, dietro corrispettivo, secondo le modalità tecnico-operative, i tempi, gli orari ed i livelli di servizio indicati nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
1.2. Pop Corn eroga il servizio di Posta Elettronica, mediante attivazione di caselle di Posta Elettronica sia su server dalla medesima amministrati che sul servizio Google Workspace. Lo spazio disponibile sulle caselle di Posta Elettronica attivate su server amministrati da Pop Corn è di un minimo garantito pari a 100mb mentre per le caselle attivate mediante il servizio Google Workspace è di un minimo garantito pari a 10gb.
1.3. L’accesso al servizio di Posta Elettronica è consentito mediante l’utilizzo di un codice di identificazione pubblico c.d. “Username” e di una parola chiave segreta c.d. “Password” senza la quale il CLIENTE non può accedere al servizio. Acquistando i servizi di Posta Elettronica il CLIENTE autorizza Pop Corn ad amministrare tali servizi, senza obbligo di conservazione della Password di accesso.
1.4. Pop Corn fornisce al CLIENTE unicamente i parametri per la configurazione della Posta Elettronica su appositi client di posta, ma non fornisce il servizio di configurazione. Il CLIENTE potrà chiedere a Pop Corn il servizio di configurazione in remoto della propria casella di Posta Elettronica su uno o più Client al costo orario riservato di € 70,00 (euro settanta/00) oltre IVA per ora o frazione di ora.
1.5. Qualora non sia espressamente indicata la titolarità di TERZE PARTI, il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, delle soluzioni tecniche e dei marchi relativi al servizio di Posta Elettronica è Pop Corn.
Articolo 2. Durata del contratto
2.1. Pop Corn eroga il servizio di Posta Elettronica in modalità “abbonamento” per la durata di mesi 12 (dodici) tacitamente e automaticamente rinnovabile alla scadenza, per la medesima durata e così di anno in anno, salvo disdetta da parte del CLIENTE da inviare a Pop Corn, a mezzo pec o raccomandata A/R, almeno 60 (sessanta) giorni prima della naturale scadenza del contratto.
Articolo 3. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
3.1. I corrispettivi, le modalità di pagamento come anche quelle di fatturazione sono riportate nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la procedura tecnica di ripristino e riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in € 180,00 (euro centoottanta/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito. Restano a carico del CLIENTE la dotazione delle apparecchiature hardware e software e i canoni di accesso alla rete Internet, così come il costo delle eventuali chiamate telefoniche al provider internet utilizzato.
Articolo 4. Obblighi delle parti e casi di esclusione della responsabilità
4.1. Ad attivazione della casella di Posta Elettronica avvenuta, Pop Corn provvederà a creare uno Username e una Password, che invierà al CLIENTE unitamente all’indicazione dei parametri per la configurazione della medesima casella di Posta Elettronica. A ricezione della Password avvenuta, il CLIENTE sarà obbligato a modificarla immediatamente individuandone una diversa e, da tale momento, Pop Corn non sarà più responsabile della conservazione della vecchia Password che sarà distrutta. Il CLIENTE è obbligato a creare una PASSWORD che sia di non facile individuazione (esempio di password sicura: almeno otto caratteri alfanumerici, contenente caratteri speciali come #!£@%&, alternando caratteri minuscoli e maiuscoli). La password può essere modificata dal CLIENTE in qualsiasi momento e, per ragioni di sicurezza, si consiglia di provvedere periodicamente alla sua modifica. Il CLIENTE è consapevole che l’eventuale conoscenza della Password da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l’utilizzo del servizio a nome del CLIENTE ed è, perciò, obbligato a conservare la Password con la massima riservatezza e sarà responsabile di ogni danno causato dalla conoscenza della suddetta PASSWORD da parte di terzi. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente a Pop Corn l’eventuale furto, smarrimento o perdita di riservatezza della Password e rimane, comunque, responsabile di ogni impiego del Servizio sino al momento di tale comunicazione. L’Utente si impegna inoltre a comunicare immediatamente a Pop Corn, qualsiasi uso non autorizzato della propria casella di Posta Elettronica o di ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza.
4.2. Per accedere alla casella di Posta Elettronica il CLIENTE dovrà effettuare l’accesso utilizzando il sistema di webmail (generalmente accessibile al link webmail.nomedominio.it – dove nomedominio indica il dominio internet del CLIENTE) oppure tramite il Client di posta elettronica installato sul suo computer che dovrà essere individuato tra quelli indicati come ufficiali da Pop Corn (a titolo esemplificativo Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, ecc…). Qualsiasi problema, inconveniente e/o malfunzionamento derivante dall’uso di Client di posta elettronica installati sul computer del CLIENTE, non sarà fonte di responsabilità per Pop Corn, che non garantisce la relativa assistenza, salvo diversi accordi tra le parti e previo versamento di un corrispettivo aggiuntivo in favore di Pop Corn.
4.3. Qualora uno o più messaggi di posta elettronica dovessero finire nella cartella c.d. “Spam” il CLIENTE è tenuto ad effettuare le opportune verifiche ed i conseguenti interventi direttamente dal sistema webmail e non dal proprio Client. In tutti i casi di mancata ricezione di un messaggio o di ricezione di messaggi Spam il CLIENTE, sin da ora, manleva e tiene indenne Pop Corn da qualsiasi responsabilità a riguardo.
4.4. Eventuali malfunzionamenti della casella di Posta Elettronica dovuta a sistemi gestiti da TERZE PARTI non sono in alcun modo imputabili a Pop Corn ed il CLIENTE, sin da ora, manleva e tiene indenne Pop Corn da qualsiasi responsabilità a riguardo.
4.5. Il CLIENTE prende atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri soggetti di servirsi del servizio di Posta Elettronica contro le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume o per effettuare operazioni che arrechino danni o turbative a soggetti terzi e/o a servizi operanti nella rete internet e/o che violino le Leggi e i regolamenti vigenti in materia. In via del tutto esemplificativa e non esaustiva è fatto divieto al CLIENTE di utilizzare, o dar modo ad altri di utilizzare, il servizio di Posta Elettronica per: (a) compiere atti contro la morale o l’ordine pubblico o con lo scopo di molestare la quiete altrui, danneggiare chicchessia o violare o tentare di violare comunque il segreto della corrispondenza; (b) inviare, per conto proprio, o per conto terzi, messaggi non richiesti e indesiderati c.d. “Spamming” a soggetti terzi; © effettuare tentativi non autorizzati di accesso a qualsiasi account o computer di soggetti terzi; (d) ottenere o cercare di ottenere servizi utilizzando modi per eluderne il pagamento dovuto; (e) intercettare, impedire, interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche o rivelarne il contenuto; (f) violare, sottrarre o sopprimere la corrispondenza informatica o telematica di terzi; (g) comunicare in rete in modo offensivo, ingiurioso o diffamatorio; (h) trasmettere, distribuire o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi qualsiasi Legge o regolamento in vigore; (i) violare la privacy degli altri utenti della rete, a tal riguardo il CLIENTE, sin da ora, manleva e tiene indenne Pop Corn da qualsivoglia responsabilità, perdita, danno, costo e spesa, incluse anche le spese legali, derivanti da ogni violazione di tale divieto.
4.6. In caso di accertata violazione dei predetti divieti da parte del CLIENTE, Pop Corn si riserva il diritto di adottare ogni opportuna misura tecnica atta ad interrompere l’accesso del CLIENTE al servizio, senza che ciò comporti l’interruzione del pagamento da parte del CLIENTE, e risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza alcun preavviso e senza per questo essere tenuta ad alcun risarcimento e fatta comunque salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni. In caso di accertata violazione dei predetti divieti da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere a Pop Corn, a titolo di penale, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) per le problematiche causate ai sistemi, salvo il maggior danno, e un corrispettivo aggiuntivo di € 250 (euro duecentocinquanta/00) per la riattivazione del servizio.
4.7. Pop Corn si impegna a porre in essere quanto nella propria disponibilità per garantire la funzionalità e la continuità del servizio di Posta Elettronica. Tuttavia, il CLIENTE prende atto che, in costanza di contratto, potrebbero verificarsi interruzioni del servizio per far fronte ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi, interruzioni che comunque, per quanto possibile e salvo cause di forza maggiore, verranno comunicate in anticipo al CLIENTE. Il CLIENTE prende altresì atto che il servizio di Posta Elettronica è reso da Pop Corn secondo la disponibilità e le condizioni di congestione della rete Internet e/o della rete telefonica, in tutte le tratte percorse al momento dell’accesso. Il CLIENTE riconosce, pertanto, che la continuità dei Servizi e la qualità degli stessi non dipendono unicamente dai sistemi di Pop Corn, ma anche dalle sopra richiamate condizioni tecniche. Pop Corn non potrà essere chiamata a rispondere, né verso il CLIENTE né verso soggetti direttamente o indirettamente connessi al CLIENTE stesso, per danni di qualsiasi genere, ivi incluso l’eventuale danno per mancato profitto, uso o perdita di dati o di altri elementi intangibili, conseguenti a ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione nell’erogazione dei Servizi. Il CLIENTE prende atto ed accetta che Pop Corn possa sospendere la fornitura dei Servizi per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Titolo II – Hosting
Articolo 5. Oggetto del contratto
5.1. Pop Corn eroga il servizio di HOSTING, mediante allocazione del sito web del CLIENTE su di un proprio server web, rendendolo così accessibile dalla rete Internet ai suoi utenti. Il servizio di HOSTING viene erogato da Pop Corn, dietro corrispettivo, secondo le modalità tecnico-operative, i tempi, gli orari ed i livelli di servizio indicati nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
Articolo 6. Durata del contratto
6.1. Pop Corn eroga il servizio di HOSTING in modalità “abbonamento” per la durata di mesi 12 (dodici) tacitamente e automaticamente rinnovabile alla scadenza, per la medesima durata e così di anno in anno, salvo disdetta da parte del CLIENTE da inviare a Pop Corn, a mezzo pec o raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza del contratto.
Articolo 7. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
7.1. I corrispettivi, le modalità di pagamento come anche quelle di fatturazione sono riportate nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la procedura tecnica di ripristino e riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in € 180,00 (euro centoottanta/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
7.2. Restano a carico del CLIENTE la dotazione delle apparecchiature hardware e software e i canoni di accesso alla rete Internet, così come il costo delle eventuali chiamate telefoniche al provider internet utilizzato.
Articolo 8. Obblighi delle parti e casi di esclusione della responsabilità
8.1. Il CLIENTE è responsabile dei dati contenuti negli spazi fisici e virtuali messi a sua disposizione da Pop Corn con il servizio di HOSTING nonché della diffusione in rete di tali dati e/o di eventuali violazioni di copyright causate dai medesimi dati o da programmi soggetti a diritti d’autore. In tal senso, il CLIENTE si impegna a manlevare e tenere indenne Pop Corn da qualsivoglia pretesa di terzi e/o pregiudizio e/o controversia giudiziale e/o stragiudiziale di carattere civile e/o penale e/o amministrativa, scaturente o derivante dall’immagazzinamento, detenzione e/o dalla diffusione di tali dati o programmi o comunque originata da perdite, danni o violazioni conseguenti ad un utilizzo illegale e/o improprio del servizio fornitogli.
8.2. Il CLIENTE dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni, licenze e certificazioni necessarie per usufruire del servizio fornitogli e/o per l’utilizzo che lo stesso ne intende fare. Il CLIENTE prende atto che è vietato servirsi, o dar modo ad altri soggetti di servirsi, del servizio di HOSTING in modo tale da violare norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume o per effettuare operazioni che arrechino danni o turbative a soggetti terzi e/o a servizi operanti nella rete internet e/o che violino le Leggi e i regolamenti vigenti in materia. In via del tutto esemplificativa e non esaustiva, è fatto divieto al CLIENTE di utilizzare, o dar modo ad altri di utilizzare, il servizio di HOSTING per la detenzione, pubblicazione e/o invio di: (a) messaggi di spam non richiesti dai destinatari; (b) materiale pornografico, pedopornografico e osceno; © materiale offensivo, contrario alla morale e/o al buon costume; (d) materiale con scopi contrari all’ordine pubblico e/o alla sicurezza nazionale; (e) materiale lesivo dei diritti di terzi; (f) materiale protetto da leggi sul diritto d’autore; (g) materiale detenuto illegalmente (es. software non originali, brani musicali e o video, in qualsiasi formato realizzati, non originali); (h) informazioni o banche dati in contrasto o senza il rispetto della vigente normativa; (i) materiale per la condivisione non legale in reti di tipo peer to peer. Pop Corn non assume alcun obbligo di verifica del rispetto di quanto sopra, ma si riserva il diritto di informare l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente in caso venga a conoscenza di abusi e violazioni commessi dal CLIENTE nell’utilizzo del servizio di HOSTING, nonché di rimuovere i contenuti e/o impedire l’accesso al servizio qualora l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa aventi funzioni di controllo dispongano la fine delle violazioni commesse dal CLIENTE. In tal caso il CLIENTE sarà, comunque, tenuto al versamento dell’intero corrispettivo pattuito nel contratto.
8.3. Il CLIENTE si impegna a non installare software e/o ad effettuare operazioni che possano interferire con la sicurezza dei Server e delle altre apparecchiature di Pop Corn o con i dati in essi contenuti, nonché a controllare la correttezza del codice dei linguaggi eseguibili (ASP, PHP, PERL e similari), che potrebbero pregiudicare la stabilità del web server che ospita il servizio. In caso di malfunzionamenti, Pop Corn potrà sospendere il servizio e richiedere al CLIENTE di eliminare l’errore o rimuovere il software interferente, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e salvo il maggior danno. Nel caso in cui il CLIENTE, a seguito della sospensione del servizio, chieda a Pop Corn la sua riattivazione, dovrà corrispondere a quest’ultima una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la procedura tecnica di ripristino e riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in € 180,00 (euro centoottanta/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
8.4. Il CLIENTE prende atto ed accetta che il servizio fornito da Pop Corn non prevede, salvo espresso diverso accordo, interventi di BACKUP o altre procedure di conservazione o salvataggio di copie dei dati o del materiale immesso dal CLIENTE nella rete Internet, nello spazio web, nello spazio virtuale o fisico messo a sua disposizione e/o dei messaggi presenti o transitati sulla/e casella/e di Posta Elettronica create dal CLIENTE ed associate al servizio. Per questo motivo, il CLIENTE si obbliga a provvedere periodicamente, a propria cura e spese, all’esecuzione di interventi di backup, di copiatura o salvataggio su idoneo supporto di tutti i dati immessi e trattati mediante il servizio. Qualora il CLIENTE per i medesimi dati abbia acquistato da Pop Corn un servizio aggiuntivo di backup, quest’ultima risponderà solo della funzionalità del meccanismo di backup senza garantire la correttezza della copia dei dati. Salvo diverso espresso accordo, il CLIENTE sarà tenuto ad effettuare con regolarità test di disaster recovery al fine di verificare il corretto salvataggio dei propri dati.
8.5. Qualora il servizio preveda l’assegnazione e l’utilizzo di uno o più Username e di una o più Password, il CLIENTE è tenuto a custodire tali credenziali con la massima diligenza e riservatezza e si obbliga a non trasferirle o concederle a terzi o, comunque, a farlo sotto la propria assoluta responsabilità. Il CLIENTE si impegna a conservare Username e Password necessari per l’accesso al servizio e solleva Pop Corn da qualsivoglia responsabilità per smarrimenti e alterazioni degli stessi. Il CLIENTE è responsabile unico dell’utilizzo del servizio effettuato tramite Password e, dunque, risponderà anche dell’utilizzo da parte di terzi non autorizzati. In caso di sottrazione, danneggiamento o perdita di riservatezza delle Password, il CLIENTE si impegna a darne tempestiva comunicazione a Pop Corn.
8.6. Nei casi in cui il CLIENTE richiedesse i dati di accesso FTP ai database o al pannello di controllo al Server (es. Paralles, CPanel e similari), l’unico responsabile di qualsiasi intervento su tali sistemi, compreso danneggiamento o perdita dei dati sarà il CLIENTE stesso ed il successivo intervento di ripristino da parte di Pop Corn sarà effettuato al costo di € 100,00 (euro cento/00) oltre IVA per ora o frazione di ora.
8.7. Pop Corn opera in veste di fornitore di servizi e si impegna a mantenere costante l’efficienza degli stessi, salvo eventuali interruzioni, sospensioni e malfunzionamenti dei servizi entro limiti tollerabili e conformi agli standard di mercato. Nel caso di interventi di manutenzione programmati, Pop Corn si impegna ad informare il CLIENTE, a mezzo email, con congruo anticipo. Tali interventi rientreranno nella normale attività di manutenzione del servizio e vengono fin d’ora accettati dal CLIENTE come tali, con conseguente esclusione di ogni responsabilità di Pop Corn a riguardo.
8.8. La responsabilità di Pop Corn per malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati sensibili e/o qualsiasi altro danno, è altresì esclusa qualora provocata da: (i) interruzioni o rallentamenti e/o difficoltà di accesso ad Internet; (ii) interruzioni, malfunzionamenti, guasti, delle linee di accesso dei sistemi di rete e/o delle apparecchiature nonché per la mancata attivazione del servizio per cause non dipendenti dalla volontà di Pop Corn o, comunque, imputabili ai fornitori di servizi di comunicazione e/o di energia elettrica; (iii) azioni di terzi o di altri utilizzatori connessi alla rete; (iv) attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. Resta poi inteso ed accettato dal CLIENTE che, in caso di malfunzionamenti, disservizi e/o mancato rispetto del livello di qualità garantito per il servizio, Pop Corn risponderà nei confronti del CLIENTE esclusivamente nei limiti di quanto previsto nello “SLA – Service Level Agreement” consultabile al seguente link popcornmarketing.it In tal senso il CLIENTE rinuncia, sin da ora, ad avanzare nei confronti di Pop Corn qualsivoglia ulteriore e diversa richiesta di danni e/o indennizzi.
8.9. È esclusa la responsabilità di Pop Corn nelle ipotesi di temporanea sospensione del servizio e/o per la perdita dei dati e/o delle informazioni presenti sui suoi server o su quelli del CLIENTE.
8.10. Pop Corn, infine, non risponde per la mancata funzionalità di Servizi sussidiari e/o connessi e/o aggiuntivi e/o interdipendenti con un servizio principale del quale il CLIENTE abbia dato disdetta o di cui per qualsiasi altro motivo sia cessata la fornitura da parte di Pop Corn.
Titolo III – Assistenza tecnica
Articolo 9. Oggetto del contratto
9.1. Pop Corn eroga, dietro corrispettivo, servizi di assistenza tecnica dedicata o di manutenzione di tipo correttivo.
9.2. Salvo diversi accordi, Pop Corn non fornisce assistenza tecnica gratuita se non in caso di blocco totale dei servizi di Hosting e Posta Elettronica dalla stessa forniti. In tali circostanze è possibile per il CLIENTE contattare Pop Corn all’indirizzo: performance@popcornmarketing.it e l’assistenza prenderà in carico la richiesta, secondo disponibilità, in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00). Sono esclusi dal servizio gratuito gli interventi di tipo correttivo su bug o malfunzionamenti imputabili al CLIENTE.
Articolo 10. Durata del contratto
10.1. Pop Corn eroga il servizio assistenza tecnica dedicata o di manutenzione di tipo correttivo in modalità “abbonamento” o a “intervento”. In modalità “abbonamento” il servizio ha la durata di mesi 12 (dodici), tacitamente e automaticamente rinnovabile alla scadenza, per la medesima durata e così di anno in anno, salvo disdetta da parte del CLIENTE da inviare a Pop Corn, a mezzo pec o raccomandata A/R, almeno 60 (sessanta) giorni prima della naturale scadenza del contratto.
Articolo 11. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
11.1. I servizi di assistenza tecnica dedicata o manutenzione di tipo correttivo in modalità “abbonamento” sono erogati da Pop Corn a partire da € 290,00 (euro duecentonovanta/00) oltre IVA mensili. L’effettivo corrispettivo del SERVIZIO è indicato nel MODULO D’ORDINE e/o nel PREVENTIVO e varia in base alla tipologia del SERVIZIO richiesto dal CLIENTE. I servizi di assistenza tecnica dedicata o manutenzione di tipo correttivo in modalità “intervento” sono erogati da Pop Corn al costo di € 80,00 (euro ottanta/00) oltre IVA per ora o frazione di ora. Le modalità di pagamento come anche quelle di fatturazione sono riportate nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la procedura tecnica di ripristino e riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in € 180,00 (euro centoottanta/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
11.2. In casi urgenti, il CLIENTE può richiedere interventi di assistenza anche senza compilare il MODULO D’ORDINE, semplicemente inviando richiesta a Pop Corn, che provvederà ad effettuare l’intervento. Qualora il costo dell’intervento urgente risultasse inferiore ad € 1.000,00 (euro mille/00) IVA esclusa, Pop Corn procederà ad effettuare l’intervento senza essere tenuta alla predisposizione del relativo preventivo.
Titolo IV – Domini internet
Articolo 9. Oggetto del contratto
12.1. Pop Corn eroga, dietro corrispettivo, servizi di registrazione di nomi a dominio e di modifica e/o trasferimento di domini.
12.2. La registrazione dei nomi a dominio rispetta rigorosamente l’ordine cronologico delle richieste pervenute, previa attestazione da parte del CLIENTE dell’avvenuto pagamento, in favore di Pop Corn, del corrispettivo per il servizio. Pop Corn non assume alcuna responsabilità circa l’attivazione del nome a dominio e degli eventuali servizi aggiuntivi, posto che l’esito positivo della richiesta di registrazione è subordinato alla sua accettazione da parte delle competenti Registration Authorities. Il CLIENTE dichiara di essere stato informato che qualora un nome a dominio risultasse disponibile nei database delle Registration Authorities potrebbe, in realtà, non esserlo in quanto già in fase di registrazione, ma non ancora aggiunto al database.
Articolo 13. Durata del contratto
13.1. Pop Corn eroga i servizi di cui al precedente art. 12.1. in modalità “abbonamento” per la durata di mesi 12 (dodici) tacitamente e automaticamente rinnovabile alla scadenza, per la medesima durata e così di anno in anno, salvo disdetta da parte del CLIENTE da inviare a Pop Corn, a mezzo pec o raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza del contratto.
Articolo 14. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
14.1. I servizi di cui al precedente art. 12.1. sono erogati da Pop Corn al costo a partire da € 80,00 (euro ottanta/00) oltre IVA. Le modalità di pagamento come anche quelle di fatturazione sono riportate nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la procedura tecnica di ripristino e riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in € 180,00 (euro centoottanta/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
Articolo 15. Obblighi delle parti e casi di esclusione della responsabilità
15.1. Affinché la procedura di registrazione del nome a dominio abbia buon fine, il CLIENTE deve fornire dati corretti e veritieri; inoltre, il CLIENTE è obbligato ad assicurarsi che il nome a dominio oggetto di richiesta di registrazione rispetti le regole dettate da ogni Registration Authorities (es. caratteri consentiti, lunghezza massima e minima, ecc.)
15.2. Qualora il CLIENTE richieda la registrazione di un nome a dominio non valido, la richiesta verrà rifiutata ed il CLIENTE stesso dovrà fornire il nome di un dominio valido entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della prima richiesta di registrazione, pena la perdita della somma versata a titolo di corrispettivo per il servizio reso da Pop Corn. In caso di richiesta di registrazione di un nome a dominio con estensione diversa da (.it), qualora il dominio risulti in stato di blocco, qualunque ne sia la causa, non sarà possibile procedere con la registrazione, pertanto, il CLIENTE dovrà necessariamente richiedere la registrazione di un altro nome a dominio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della prima richiesta di registrazione, pena la perdita della somma versata a titolo di corrispettivo per il servizio reso da Pop Corn.
15.3. Il CLIENTE da atto di essere stato informato che il dominio registrato resta attivo 12 (dodici) mesi dalla data di registrazione ufficiale e necessità di rinnovo annuale. Il CLIENTE dichiara di essere stato informato che, in alcuni casi, il mancato rinnovo annuale alla scadenza comporta l’impossibilità di riacquistare successivamente il medesimo dominio. Per queste ragioni, è fatto obbligo al CLIENTE di procedere annualmente, a sue spese, al rinnovo della registrazione posto che, in difetto, Pop Corn non potrà farsi carico di tale adempimento ed il dominio non sarà rinnovato. In tutti questi casi il CLIENTE ritiene, sin da ora, Pop Corn sollevata da qualsivoglia responsabilità a riguardo.
15.4. Pop Corn non è responsabile e non può in nessun caso farsi carico della risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e soggetti terzi in ordine alla registrazione di un nome a dominio, così come non può ritenersi responsabile delle conseguenze connesse alle modifiche che le Registration Authorities intendessero apportare alle procedure di registrazione o alle relative regole di Naming.
Titolo V – Sviluppo informatico e grafico
(siti web, software, e-commerce, applicazioni, gaming, grafiche)
Articolo 16. Oggetto del contratto
16.1. Pop Corn offre, dietro corrispettivo, attività di sviluppo informatico e grafico per siti web, software, e-commerce, applicazioni, gaming e grafiche in conformità delle specifiche tecniche indicate dal CLIENTE. Pop Corn svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del CLIENTE.
Articolo 17. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
17.1. I corrispettivi, le modalità di pagamento come anche quelle di fatturazione sono riportate nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ed il rimborso delle spese per il recupero credito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, fatto salvo l’eventuale maggior danno subito, senza necessità di messa in mora. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la procedura tecnica di ripristino e riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in € 300,00 (euro trecento/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
17.2. Una volta approvato dal CLIENTE il wireframe e/o il layout e/o la grafica, Pop Corn svilupperà il progetto commissionatogli e da tale momento, pur avendo il CLIENTE la facoltà di richiedere modifiche al progetto, tali interventi avranno un costo aggiuntivo di € 80,00 (euro ottanta/00) oltre IVA per ora o frazione di ora.
Articolo 18. fase di progettazione e obblighi del CLIENTE
18.1. Il CLIENTE si impegna ad esplicitare a Pop Corn le specifiche esigenze che intende soddisfare con il progetto da realizzare, ossia gli obiettivi che intende realizzare. A tal fine il CLIENTE redige e invia a mezzo pec a Pop Corn un apposito documento, Allegato A, contenente i requisiti di prestazione le caratteristiche e funzionalità del realizzando progetto, dal quale devono risultare tutte le informazioni utili affinché Pop Corn comprenda in dettaglio le sue necessità
18.2. l’Allegato A dovrà prevedere e definire: a) Gli obiettivi che il CLIENTE vorrà raggiungere con il commissionato progetto; b) I requisiti di prestazione che, per il CLIENTE, il software dovrà soddisfare; c) Il software di ambiente, i sistemi operativi, il database management system, l’infrastruttura di rete e qualunque software, non oggetto della fornitura, con il quale il realizzando progetto dovrà interagire; d) L’ambiente informatico e cioè l’hardware sul quale si dovrà procedere all’installazione e/o alla configurazione del software richiesto dal CLIENTE.
18.3. Il CLIENTE si impegnerà a consegnare a Pop Corn tutte le informazioni richieste per la realizzazione del progetto entro e non oltre 10 gg. dalla richiesta scritta formulata da Pop Corn.
18.4. L’allegato A verrà sottoscritto per accettazione e condivisione da ambedue le parti e, a questo punto, Pop Corn provvederà alla stesura dell’offerta Contrattuale e del calendario dei lavori. Pop Corn si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno e possibile, di provvedere alla stesura contrattuale e del calendario lavori anche senza la ricezione o la condivisione dell’allegato A inviato dal CLIENTE
Articolo 19. Fornitura del materiale e/o della documentazione e garanzie
19.1. Il CLIENTE fornirà a Pop Corn, tramite raccomandata A/R o a mezzo pec nel termine di n. 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del MODULO D’ORDINE o del PREVENTIVO, il materiale e/o la documentazione necessaria per lo sviluppo del progetto, garantendo nel contempo la titolarità ed originalità del materiale e/o della documentazione fornita, che non deve violare in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume e disposizioni di legge in generale. La completezza del materiale e/o della documentazione fornito dal CLIENTE sarà comprovata dalle parti a mezzo pec.
19.2. Il CLIENTE si obbliga, sin da ora, a manlevare, garantire e tenere indenne Pop Corn ed i suoi eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di risarcimento dei danni avanzata da terzi, derivante dalla violazione dell’obbligo di cui al precedente punto 19.1.
19.3. Qualora il CLIENTE non fornisca a Pop Corn le specifiche tecniche o i requisiti funzionali per lo sviluppo del progetto commissionato, Pop Corn è autorizzata, sin da ora, ad effettuare una propria valutazione dei requisiti necessari basandosi unicamente sul materiale e/o documentazione forniti dal CLIENTE. In tal caso, sin da ora, il CLIENTE: (i) autorizza Pop Corn a sviluppare il progetto senza dover necessariamente informare il CLIENTE sui requisiti funzionali individuati; (ii) accetta espressamente i requisiti funzionali individuati da Pop Corn; (iii) rinuncia ad avanzare eventuali contestazioni nei confronti di Pop Corn ritenendola esente da qualsivoglia responsabilità a riguardo.
Articolo 20. Inizio, sospensione dei lavori e termini di consegna
20.1. Pop Corn si impegna a sviluppare il progetto e consegnarlo al CLIENTE nel termine indicato nel relativo MODULO D’ORDINE o PREVENTIVO decorrente dall’avvenuta fornitura del materiale e/o documentazione necessaria di cui al precedente articolo 19 e dall’avvenuto pagamento del corrispettivo in acconto così come indicato nel relativo MODULO D’ORDINE o nel PREVENTIVO.
20.2. Le parti convengono espressamente che l’adempimento degli obblighi di fornitura del materiale di formale approvazione dello stato di avanzamento dei lavori e di pagamento del corrispettivo in acconto hanno carattere essenziale ai fini della decorrenza del termine di consegna; per cui in caso di mancato rispetto degli stessi il termine di consegna non decorrerà e Pop Corn, in caso di perdurante inadempimento, avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.
20.3. Nel caso in cui l’attività di sviluppo del progetto non possa svolgersi e concludersi secondo i termini indicati a causa di comprovate ed imprevedibili ragioni tecniche di carattere oggettivo, Pop Corn è tenuta a comunicare tempestivamente al CLIENTE i motivi e l’entità del ritardo. L’entità del ritardo deve comunque essere congrua rispetto ai motivi addotti.
20.4. La sospensione dell’esecuzione del contratto è ammessa nel caso in cui si verifichino circostanze che ostacolino oggettivamente la prosecuzione delle attività oggetto del contratto stesso, cause di forza maggiore o altre circostanze speciali ed eccezionali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle attività stesse.
20.5. Qualora i lavori vengano sospesi per ordine del CLIENTE, Pop Corn avrà diritto ad una proroga pari al periodo di sospensione sul termine di collaudo e di consegna finale.
20.6. Qualora i lavori vengano sospesi per ordine del CLIENTE, per fatti addebitabili allo stesso, per un periodo superiore a 2 mesi, Pop Corn avrà diritto ad una indennità pari al 15% del compenso contrattuale pattuito.
20.7. Qualora la sospensione per ordine del CLIENTE, si protragga per oltre 8 mesi Pop Corn avrà diritto a recedere dal contratto e diritto al pagamento dei compensi dovuti in base allo stato di avanzamento dei lavori oltre l’indennità di cui al punto precedente.
Articolo 21. Variazioni in corso d’opera
21.1. Ove in corso d’opera il CLIENTE dovesse chiedere a Pop Corn di apportare modifiche al progetto e tali modifiche dovessero determinare un aggravio di spesa pari o superiore al 10% dei costi preventivati, Pop Corn avrà diritto ad un compenso per i maggiori lavori eseguiti il cui importo sarà previamente stabilito dalle parti.
21.2. Ove in corso d’opera il CLIENTE dovesse chiedere a Pop Corn di apportare modifiche al progetto del Sistema e tali modifiche dovessero determinare un aggravio di spesa pari o superiore al 30% dei costi preventivati, Pop Corn avrà facoltà di recedere dal presente contratto e, in tal caso, a quest’ultima spetterà un compenso per l’opera già svolta.
21.3. In ogni caso, le eventuali modifiche richieste in corso d’opera dal CLIENTE saranno valide esclusivamente se formulate per iscritto e trasmesse a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec, non saranno perciò accettate richieste pervenute tramite telefono, posta elettronica ordina, sms o altro sistema di messaggistica, o qualsiasi altro sistema di comunicazione.
21.4. Ove in corso d’opera il CLIENTE dovesse chiedere a Pop Corn di apportare modifiche al progetto, Pop Corn comunicherà al CLIENTE l’incidenza delle modifiche sui tempi di esecuzione preventivati
215. Ove in corso d’opera si verificassero cause esterne, derivanti dal costante mutamento del mercato I.C.T. e delle sue politiche (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo: le caratteristiche e i permessi sui dispositivi mobili o hardware realizzati da TERZE PARTI), che impedissero l’effettivo ed efficace sviluppo del progetto commissionato, Pop Corn avrà diritto ad ottenere un ulteriore compenso per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari a risolvere la problematica riscontrata o per le implementazioni apportate, fermo restando il diritto delle parti di recedere dal contratto previo pagamento a Pop Corn dei compensi dovuti in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Articolo 22. Collaudo, verifica finale e garanzie
22.1. Le operazioni di verifica e collaudo saranno effettuate alle scadenze concordate tra le Parti. Al termine del collaudo Pop Corn si riserva la facoltà di redigere apposito verbale e di inviarlo al CLIENTE tramite posta elettronica o posta elettronica certificata. In ogni caso, l’utilizzo da parte del CLIENTE del prodotto oggetto del contratto è da intendersi come certificazione della consegna e del collaudo da parte del CLIENTE (a titolo esemplificativo: pubblicazione on line di un sito; pubblicazione sugli store di una app; utilizzo del software da parte del CLIENTE in ambiente di test, ecc…)e. Il CLIENTE ha l’obbligo di segnalare per iscritto a mezzo posta elettronica certificata a Pop Corn, ulteriori ed eventuali fallimenti di uno o più test della Procedura entro 5 giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentire la verifica, trascorso tale termine senza che a Pop Corn sia pervenuta alcuna contestazione da parte del CLIENTE, il progetto si intende accettato ai sensi dell’art. 1665, comma 3, cod. civ.
22.2. Il CLIENTE avrà l’obbligo di verificare la conformità del progetto finale entro il termine di n. 15 (quindici) giorni dell’avvenuta consegna, decorso inutilmente il quale il progetto si intenderà accettato ai sensi dell’art. 1665, comma 3, c.c.
22.3. Se il CLIENTE dovesse ricevere senza riserve la consegna del progetto, questo si considera accettato ancorché il CLIENTE non abbia provveduto alla verifica ai sensi dell’art. 1665, comma 4, c.c.
22.4. Per i primi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla consegna del progetto, Pop Corn garantisce al CLIENTE un servizio di assistenza, con i metodi e le tempistiche che la stessa individuerà di volta in volta, per la correzione degli eventuali bugs riscontrati nel Sistema. Detta garanzia è estesa a n. 1 (uno) anni sui soli bugs critici ovvero che impediscono il funzionamento del programma e di altri servizi rischiando di compromettere la sicurezza o corrompere i dati (es. permette l’accesso a dati sensibili, cancella o sovrascrive i dati o i backup, espone credenziali del sistema) e i bugs bloccanti ovvero che impediscono alcuni flussi chiave che bloccano del tutto il funzionamento base del software o del sistema (es. blocco sul sistema di login, Database non risponde).
22.5. Sono esclusi dalla garanzia tutti quei bugs dovuti a variazioni, elementi, prodotti o servizi realizzati da TERZE PARTI.
22.6. La correzione dei bugs è condizionata al fatto che gli stessi siano rilevabili, ripetibili e presentino evidenza di un problema tecnico e che il CLIENTE abbia configurato gli elaboratori – sia in termini di hardware che di software – conformemente a quanto indicato nella documentazione d’uso che il prodotto software sia stato utilizzato conformemente a quanto indicato nella documentazione d’uso ovvero che il medesimo non sia stato modificato e che sia utilizzato in ambiente libero da virus.
22.7 Qualsiasi intervento del CLIENTE sul progetto sviluppato da Pop Corn (ad esempio: interventi sul codice di un sito web) fa decadere automaticamente il CLIENTE dalla garanzia ed esclude qualsivoglia responsabilità di Pop Corn su eventuali malfunzionamenti del sito web.
22.8 Pop Corn garantisce di prendere in carico la risoluzione di un bug critico o bloccante segnalato ufficialmente entro le 24 ore e di ripristinare le funzionalità entro le 72 ore lavorative successive.
22.9 Ogni intervento richiesto dal CLIENTE per la risoluzione di problemi che a seguito di un’analisi effettuata da Pop Corn non risultino provocati da bugs critici o bloccanti verrà debitamente fatturato da Pop Corn al CLIENTE
Articolo 23. Proprietà intellettuale e titolarità del c.d. “Codice sorgente”
23.1. Le parti convengono che Pop Corn detiene la proprietà intellettuale e materiale del progetto sviluppato per il CLIENTE, per cui tutti i diritti di utilizzazione economica del progetto (anche ai sensi della legge n. 633 del 1941 e/o di ogni vigente disposizione di legge in materia) rimarranno di esclusiva proprietà di Pop Corn.
23.2. Le parti convengono, altresì, che resterà in capo a Pop Corn qualsivoglia diritto relativo ai concetti, le idee, il know-how, le competenze e le metodologie di lavoro che dovessero emergere o essere elaborate nel corso dell’esecuzione del presente incarico e ciò anche qualora le stesse dovessero concretizzarsi in invenzioni, scoperte o miglioramenti, con la conseguenza che eventuali diritti rimarranno comunque in capo a Pop Corn.
23.3. Pop Corn trasferisce al CLIENTE il solo diritto all’utilizzo del progetto in versione c.d. “codice oggetto” mentre il c.d. “codice sorgente” rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità di Pop Corn, che conserverà in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del progetto e delle eventuali modifiche ed estensioni che svilupperà in autonomia.
Articolo 24 Obblighi delle parti e casi di esclusione di responsabilità
24.1. È fatto obbligo al CLIENTE di non modificare il codice, il front end o il back end, le configurazioni server e/o i contenuti dei SERVIZI realizzati da Pop Corn pena la perdita di qualsivoglia garanzia sui SERVIZI erogati.
24.2. In caso di violazione da parte del CLIENTE della disposizione di cui al precedente punto 23.1. o, comunque, in tutti i casi in cui il CLIENTE dovesse effettuare modifiche al codice, al front end o al back end, alle configurazioni server e/o ai contenuti dei SERVIZI realizzati da Pop Corn, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Pop Corn ed il CLIENTE non avrà nulla a pretendere da quest’ultima.
24.3. Qualora il CLIENTE, a seguito della di violazione della disposizione di cui al precedente punto 23.1., intendesse ottenere il ripristino dello stato precedente al suo intervento, dovrà corrisponderà a Pop Corn un corrispettivo di € 80,00 (euro ottanta/00) oltre IVA per ora o frazione di ora.
24.4. È fatto obbligo al CLIENTE di verificare il materiale pubblicato sul sito web o altro progetto realizzato, riconoscendo che Pop Corn non ha e non avrà mai alcuna responsabilità rispetto alla correttezza del materiale fornito o indicato per la pubblicazione dal CLIENTE
Articolo 26 Collaborazione del CLIENTE nella fornitura del progetto
26.1 Il CLIENTE si impegna a collaborare con Pop Corn ai fini del corretto adempimento da parte di quest’ultimo degli impegni contrattualmente assunti nei suoi confronti. In particolare, il CLIENTE si impegna a: a) Mettere tempestivamente a disposizione l’ambiente operativo necessario al funzionamento del Software (hardware, sistema operativo etc.), in conformità alle istruzioni impartite da Pop Corn; b) Mettere a disposizione di Pop Corn collaboratori e/o dipendenti, locali, hardware, software, dati, impianti di telecomunicazioni ed accessi ai computer; c) Partecipare alla determinazione delle “specifiche”, ai test, al collaudo e a ogni altro tipo di verifica; d) Sottoporre il progetto a test accurati per verificare l’assenza di difetti e l’effettiva utilizzabilità degli stessi prima di iniziare l’utilizzo operativo; e) Prendere misure precauzionali adeguate alle ipotesi di mancato funzionamento (anche parziale) del progetto, quali a mero titolo esemplificativo: il salvataggio dei dati, un’attenta attività di diagnosi del sistema informatico, la verifica periodica dei risultati ottenuti mediante l’utilizzo dello stesso.
Articolo 27 Backup, assistenza e manutenzione
28.1 I servizi di backup, manutenzione e assistenza ulteriore rispetto a quella già prevista al punto 22.3 non rientrano nelle prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora il CLIENTE intenda accedere ad uno dei predetti servizi dovrà farne esplicita richiesta scritta a seguito della quale Pop Corn formulerà specifica offerta contrattuale.
Articolo 28 Cessione del contratto e autorizzazione preventiva ex. art. 1407 c.c.
28.1 Salva preventiva autorizzazione scritta di Pop Corn, è fatto divieto al CLIENTE di cedere, in tutto o in parte, il Contratto.
Articolo 29 Clausola risolutiva espressa
29.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., in caso di mancato rispetto delle norme contenute nei punti 17 (pagamento dei corrispettivi), 19 (fornitura del materiale), 27 (cessione del contratto), Pop Corn avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di trattenere a titolo di penale quanto ricevuto dal CLIENTE a titolo di acconto o anticipo, ancorché per prestazioni non ancora eseguite o comunque dal CLIENTE non ancora usufruite, e di richiedere il pagamento integrale di quanto pattuito per lo sviluppo del Programma. Resta salvo in ogni caso il diritto di Pop Corn di agire per il risarcimento del danno ulteriore.
30. Recesso e Clausola penale
30.1. In caso di recesso unilaterale dal Contratto da parte del CLIENTE, Pop Corn avrà la facoltà di trattenere a titolo di penale quanto ricevuto a titolo di acconto o anticipo, ancorché per prestazioni non ancora eseguite o comunque dal CLIENTE non ancora usufruite e di richiedere il pagamento integrale di quanto pattuito per lo sviluppo del Programma. Resta salvo in ogni caso il diritto di Pop Corn di agire per il risarcimento del danno ulteriore.
30.2. Pop Corn potrà recedere dal Contratto con effetto immediato, previa comunicazione per iscritto, nel caso in cui: (i) intervenga un cambiamento sostanziale nell’assetto e/o nelle modalità di controllo dell’impresa del CLIENTE; (ii) venga posta in liquidazione o cessi l’attività d’impresa del CLIENTE; (iii) venga presentata a carico del CLIENTE una domanda di sottoposizione ad una qualsiasi procedura concorsuale.
Titolo VI – Realizzazione di Verbal Identity e contenuti
Articolo 31. Oggetto del contratto
31.1. Pop Corn offre, dietro corrispettivo, il servizio di realizzazione della Verbal Identity e dei contenuti ad essa connessi, nonché servizi di realizzazione contenuti per sitiweb, software e social network, in conformità delle specifiche tecniche indicate dal CLIENTE. Pop Corn svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del CLIENTE.
Articolo 32. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
32.1. I corrispettivi, le modalità di pagamento come anche quelle di fatturazione sono riportate nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la procedura tecnica di ripristino e riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in € 180,00 (euro centoottanta/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
32.2. Una volta pubblicati i contenuti, qualsiasi richiesta del CLIENTE volta ad ottenere la modifica degli stessi avrà un costo di € 80,00 (euro ottanta/00) oltre IVA per ora o frazione di ora.
Articolo 33. Obblighi delle parti
33.1. Il CLIENTE fornirà a Pop Corn, tramite raccomandata A/R o a mezzo pec nel termine di n. 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del MODULO D’ORDINE, il materiale e/o la documentazione necessaria per la realizzazione dei contenuti, garantendo nel contempo la titolarità ed originalità del materiale e/o della documentazione fornita. La completezza del materiale e/o della documentazione fornita dal CLIENTE sarà comprovata dalle parti a mezzo pec.
Articolo 34. Diritti sui contenuti
34.1. Il CLIENTE dichiara di essere titolare dei contenuti, scritti, immagini e altro materiale fornito per la realizzazione delle pagine web, i quali non devono violare in alcun modo, né in tutto né in parte, norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume e disposizioni di legge in generale nonché alcun diritto d’autore o di privativa su marchi o segno distintivo, brevetti o proprietà̀ intellettuale e qualsiasi diritto di terzi e sono nella sua legittima disponibilità̀.
34.2. Il CLIENTE si obbliga, sin da ora, a manlevare, garantire e tenere indenne Pop Corn ed i suoi eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di risarcimento dei danni avanzata da terzi, derivante dalla violazione dell’obbligo di cui al precedente punto 34.1.
Articolo 35. esclusione di responsabilità
35.1. Il CLIENTE è l’esclusivo responsabile dei contenuti, della loro veridicità e rispondenza alla normativa vigente, della correttezza delle parole chiave, per cui, in caso di violazione del predetto obbligo, è tenuto a contattare tempestivamente Pop Corn entro e non oltre le 8 (otto) ore dalla pubblicazione delle inserzioni, fermo restando che il CLIENTE esonera Pop Corn da qualsivoglia responsabilità a riguardo e in special modo per quelle inserzioni non segnalate dal CLIENTE entro le 8 (otto) ore successive alla loro pubblicazione. In caso di accertata responsabilità di Pop Corn, l’eventuale risarcimento riguarderà il danno eventualmente generato nelle sole 8 (otto) ore dalla pubblicazione dell’inserzione.
35.2. Qualora il CLIENTE non fornisca a Pop Corn le specifiche tecniche per la realizzazione dei contenuti, Pop Corn è autorizzata, sin da ora, a realizzare autonomamente gli stessi basandosi unicamente sul materiale e/o documentazione forniti dal CLIENTE. In tal caso, il CLIENTE si obbliga a: (i) effettuare, entro 24 (ventiquattro) ore successive alla loro pubblicazione, una verifica sulla correttezza e l’idoneità dei contenuti; (ii) avvisare prontamente Pop Corn della presenza di eventuali errori e/o inesattezze nei contenuti pubblicati specificando le modifiche che riterrà necessario apportare ai contenuti stessi.
35.3. L’acquisto o la produzione di foto e/o video è ad esclusivo carico del CLIENTE. Pop Corn può occuparsi, per conto del CLIENTE, della selezione o della produzione di immagini e/o video previa corresponsione di un compenso aggiuntivo, che sarà oggetto di separata pattuizione tra le parti.
35.4. Contenuti quali privacy policy, cookie policy, condizioni generali, credits e quant’altro concerne la sfera legale devono essere prodotti dal CLIENTE e non saranno in nessun caso di competenza di Pop Corn. Nel caso in cui venga richiesto, Pop Corn potrà occuparsi della loro semplice pubblicazione senza assumere alcuna responsabilità a riguardo.
Titolo VII – SEO “Search Engine Optimization”
Articolo 36. Oggetto del contratto
36.1. Pop Corn eroga, dietro corrispettivo, il servizio di ottimizzazione SEO mediante: (i) l’inserimento, in via autonoma in base agli ultimi studi e cambiamenti in materia, del SEO e dei tag description in tutte o alcune delle pagine del sito web del CLIENTE; (ii) l’invio al CLIENTE di un report periodico sull’andamento dell’attività di SEO e sul posizionamento del sito web sui motori di ricerca. Ulteriori e più specifiche attività da parte di Pop Corn potranno essere richieste dal CLIENTE nel MODULO D’ORDINE alle condizioni economiche stabilite da Pop Corn. Pop Corn svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del CLIENTE.
36.2. Il CLIENTE può comunicare a Pop Corn una lista di parole chiave (massimo 5) con le quali desidera essere posizionato. In tutti i casi Pop Corn selezionerà, in maniera autonoma, le parole chiave che riterrà più opportune, basando la sua scelta non solo sulle preferenze del CLIENTE o semplicemente sui volumi di traffico, ma anche sulla loro competitività, facilità di posizionamento e precisione (ad esempio verranno evitate chiavi di ricerca troppo generiche e a 1 o 2 sole parole). Le parole chiave verranno in tutti i casi mostrate al CLIENTE, che avrà la facoltà di richiedere modifiche. Gli interventi di modifica alle parole chiave sono inclusi nel prezzo nel caso di SEO in modalità “abbonamento” mentre saranno fatturati al costo di € 80,00 (euro ottanta/00) oltre IVA per ora o frazione di ora nel caso di SEO in sola modalità “start up”.
36.3. Salvo diversa indicazione del CLIENTE, Pop Corn svolgerà l’attività di SEO utilizzando metodi e strategie che rappresentano parte del proprio know-how aziendale, che non verranno in alcun caso comunicate al CLIENTE. Salvo diversa indicazione del CLIENTE, l’attività di SEO sarà realizzata in lingua italiana, quindi i tag description e le parole chiave saranno utilizzati da Pop Corn solo in lingua italiana. Il CLIENTE potrà chiedere lo sviluppo di ulteriori campagne in altre lingue previa quotazione economica da parte di Pop Corn.
Articolo 37. Durata del contratto
37.1. Pop Corn eroga il servizio di ottimizzazione SEO sia in modalità “abbonamento” che in modalità “start up”.
37.2. La modalità “abbonamento” può essere sottoscritta per la durata di mesi 12 (dodici), di mesi 24 (ventiquattro) o di mesi 36 (trentasei) tacitamente e automaticamente rinnovabile alla scadenza, per la medesima durata e così di anno in anno, salvo disdetta da parte del CLIENTE da inviare a Pop Corn, a mezzo pec o raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza del contratto. La modalità “start up” prevede lo sviluppo del SEO con attività una tantum che verranno sviluppate entro 30 (trenta) giorni dall’avvio e non prevedono report o ulteriori azioni post consegna (fatto salvo diversi accordi).
Articolo 38. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
38.1. I corrispettivi, le modalità di pagamento come anche la fatturazione sono riportati nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la procedura tecnica di ripristino e riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in € 500,00 (euro cinquecento/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
Articolo 39. Obblighi delle parti e casi di esclusione della responsabilità
39.1. Qualora il CLIENTE ritenga di avere posizioni già acquisite sui motori di ricerca prima dell’intervento di Pop Corn, il medesimo è tenuto a fornire a quest’ultima, a mezzo pec o raccomandata A/R, la lista delle posizioni ottenute per ciascuna parola chiave e per ciascun motore di ricerca. Nel caso in cui il CLIENTE non comunichi a Pop Corn la lista delle posizioni attuali, il sito oggetto dell’attività di SEO sarà da considerarsi non posizionato. In tal caso, il CLIENTE non avrà nulla a pretendere da parte di Pop Corn su posizioni modificate non precedentemente comunicate e dimostrate a Pop Corn.
39.2. E’ fatto obbligo al CLIENTE di non modificare il codice e/o i contenuti delle pagine web indicizzate da Pop Corn sui motori di ricerca.
39.3. In caso di violazione da parte del CLIENTE della disposizione di cui al precedente punto 39.2. o, comunque, in tutti i casi in cui il CLIENTE dovesse effettuare modifiche, al codice e/o ai contenuti delle pagine web indicizzate da Pop Corn, tali da pregiudicare il corretto posizionamento del sito web sui motori di ricerca, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Pop Corn ed il CLIENTE non avrà nulla a pretendere da parte di quest’ultima.
39.4. Qualora il CLIENTE, a seguito della di violazione della disposizione di cui al precedente punto 39.2., intendesse ottenere il ripristino dei tag description e/o dei contenuti necessari al corretto posizionamento del sito web sui motori di ricerca, dovrà corrisponderà a Pop Corn un corrispettivo di € 80,00 (euro ottanta/00) oltre IVA per ora o frazione di ora.
39.5. Vista la segretezza degli algoritmi dei motori di ricerca, il mutare delle loro policy e i continui cambiamenti di scenario, in nessun caso Pop Corn garantisce il posizionamento del sito web del CLIENTE nelle prime pagine dei motori di ricerca, né garantisce il posizionamento per tutte le parole chiave suggerite o il superamento di un competitor del CLIENTE o il perdurare delle posizioni acquisite nel tempo, né le tempistiche con cui poter ottenere gli obiettivi a cui il CLIENTE aspira.
39.6. Nel caso in cui il CLIENTE volesse interrompere l’attività di SEO prima della scadenza naturale del contratto o, comunque, nel caso in cui allo scadere del contratto non intendesse rinnovarlo, Pop Corn avrà il diritto di rimuovere i tag description del SEO dalle singole pagine del sito web del CLIENTE e, da tale momento, non potrà essere più ritenuta responsabile del posizionamento del sito web sui motori di ricerca.
39.7. Nel caso in cui il CLIENTE volesse recedere dal servizio di SEO prima della scadenza naturale del contratto o, comunque, nel caso in cui allo scadere del contratto non intendesse rinnovarlo, ma volesse autonomamente o con altra agenzia continuare l’attività di SEO, Pop Corn avrà il diritto di rimuovere i tag description del SEO dalle singole pagine del sito web del CLIENTE e, da tale momento, Pop Corn non potrà essere più ritenuta responsabile del posizionamento del sito web sui motori di ricerca ed il CLIENTE non potrà fruire e/o disporre delle medesime frasi utilizzate da Pop Corn nei tag description.
Titolo VIII – SEO “Search Engine Marketing”
Articolo 40. Oggetto del contratto
40.1. Pop Corn eroga, dietro corrispettivo, il servizio di SEM “Search Engine Marketing”, che consentono di generare traffico qualificato verso un determinato sito web indicato dal CLIENTE per aumentarne la visibilità. In particolare, il CLIENTE paga per ottenere click da parte degli utenti web sulle proprie inserzioni pubblicitarie con conseguente reindirizzamento dell’utente su una determinata pagina di destinazione scelta dal CLIENTE (es. il sito web del CLIENTE). Pop Corn svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del CLIENTE.
40.2. L’importo investito dal CLIENTE per la realizzazione delle campagne pubblicitarie sui motori di ricerca si comporrà della realizzazione delle inserzioni, della gestione della campagna e del budget investito sulla piattaforma pubblicitaria, per cui sarà impiegato solo in parte per il budget pubblicitario.
40.3. L’attività di sviluppo della creatività della campagna pubblicitaria non è inclusa nel servizio offerto da Pop Corn, ma rimane a carico del CLIENTE che, qualora intendesse commissionarla a Pop Corn, dovrà riconoscere a questa un compenso aggiuntivo che sarà oggetto di separata pattuizione tra le parti.
Articolo 41. Durata del contratto
41.1. Pop Corn eroga il servizio di SEM in modalità “abbonamento” per la durata di mesi 3 (tre), di mesi 6 (sei) o di mesi 12 (dodici) tacitamente e automaticamente rinnovabile alla scadenza, per la medesima durata e così di anno in anno, salvo disdetta da parte del CLIENTE da inviare a Pop Corn, a mezzo pec o raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza del contratto.
Articolo 42. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
42.1. I corrispettivi, le modalità di pagamento come anche la fatturazione sono riportati nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la procedura tecnica di ripristino e riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in € 180,00 (euro centoottanta/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
Articolo 43. Obblighi delle parti e casi di esclusione della responsabilità
43.1. Prima che Pop Corn fornisca il servizio, il CLIENTE deve comunicare a quest’ultima, a mezzo pec o raccomandata A/R, gli obiettivi che intende raggiungere ed eventualmente le parole chiave, le inserzioni, le pagine di destinazione, la lingua degli annunci e quant’altro ritenga necessario per il successo della campagna pubblicitaria. Nel caso in cui il CLIENTE non fornisca alcuna indicazione, Pop Corn opererà le proprie scelte in completa autonomia, seguendo le strategie che riterrà più opportune in linea con il proprio know-how, senza che il CLIENTE possa successivamente avanzare pretese a riguardo nei confronti di Pop Corn. Salvo diversa indicazione da parte del CLIENTE, la campagna pubblicitaria sarà realizzata da Pop Corn solo in lingua italiana.
43.2. Pop Corn non è tenuta a mostrare al CLIENTE la metodologia di svolgimento del servizio e, in particolar modo, dei i settaggi degli account ivi comprese le logiche di budget e offerta, che sono frutto del know-how acquisito da Pop Corn.
43.3. Qualora il CLIENTE ritenesse di voler mantenere e/o utilizzare per le campagne pubblicitarie gestite da Pop Corn eventuali best practice e settaggi specifici (es. parole chiave, costo per click, budget, ecc.) deve comunicarlo, a mezzo pec o raccomandata A/R, a Pop Corn prima che questa fornisca il servizio. Nel caso in cui il CLIENTE non comunichi a Pop Corn tali informazioni, Pop Corn opererà le proprie scelte in completa autonomia senza che il CLIENTE possa successivamente avanzare pretese a riguardo nei confronti di Pop Corn.
43.4. Il CLIENTE prende atto ed accetta che Pop Corn non garantisce in alcun modo un numero preciso di click sulle inserzioni pubblicitarie e che in nessun caso tali valori potranno essere oggetto di contestazione o richieste risarcitorie e/o indennitarie del CLIENTE nei confronti di Pop Corn. Il CLIENTE prende atto altresì che l’importo investito dal medesimo per la realizzazione delle campagne pubblicitarie si comporrà della realizzazione delle inserzioni, della gestione della campagna e del budget investito sulla piattaforma pubblicitaria, per cui sarà impiegato solo in parte per il budget pubblicitario.
43.5. Il CLIENTE è l’esclusivo responsabile dei contenuti delle inserzioni, della loro veridicità e rispondenza alla normativa vigente, della correttezza delle parole chiave, per cui, in caso di violazione del predetto obbligo, è tenuto a contattare tempestivamente Pop Corn entro e non oltre le 8 (otto) ore dalla pubblicazione delle inserzioni, fermo restando che il CLIENTE esonera Pop Corn da qualsivoglia responsabilità a riguardo e in special modo per quelle inserzioni non segnalate dal CLIENTE entro le 8 (otto) ore successive alla loro pubblicazione. In caso di accertata responsabilità di Pop Corn, l’eventuale risarcimento riguarderà il danno eventualmente generato nelle sole 8 (otto) ore dalla pubblicazione dell’inserzione.
43.6. Il CLIENTE è stato edotto che le piattaforme pubblicitarie utilizzate per le pubblicazioni delle inserzioni (es. Google Adwords) non sono di proprietà di Pop Corn, ma delle rispettive società proprietarie, per cui Pop Corn non è in alcun modo responsabile per qualsiasi decisione in merito alla chiusura di un account, alla mancata pubblicazione di una inserzione e/o di una parola chiave e a qualsiasi altra operazione decisa dalla società proprietaria del canale pubblicitario.
43.7. Nel caso di mancata pubblicazione di inserzioni (ad es. a causa di una parola nell’annuncio precedentemente approvato dal CLIENTE) da parte delle piattaforme pubblicitarie (es. Google Adwords) Pop Corn si riserva la possibilità di modificare l’annuncio, non stravolgendo né il senso né la logica del messaggio dell’inserzione approvato dal CLIENTE, senza richiedere nuova approvazione da parte di quest’ultimo.
43.8. Il CLIENTE dichiara di essere stato edotto ed accettare espressamente che il titolare del concept creativo e delle realizzazioni grafiche e testuali sviluppate è Pop Corn e che, nel caso di interruzione del servizio, non riutilizzerà il materiale realizzato da Pop Corn salvo riconoscere a quest’ultima il pagamento dei diritti per € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA.
Titolo IX – Performance marketing
Articolo 44. Oggetto del contratto
44.1. Pop Corn realizza, dietro corrispettivo, un modello di campagna di performance marketing finalizzata all’ottenimento di un obiettivo tangibile e misurabile, ovvero un’azione compiuta dall’utente quali ad esempio: conversione in lead qualificati o like; richiesta di contatto; acquisto, sottoscrizione.
44.2. Pop Corn svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del CLIENTE.
44.3. L’attività di sviluppo della creatività della campagna pubblicitaria non è inclusa nel servizio offerto da Pop Corn, ma rimane a carico del CLIENTE che, qualora intendesse commissionarla a Pop Corn, dovrà riconoscere a questa un compenso aggiuntivo che sarà oggetto di separata pattuizione tra le parti.
Articolo 45. Durata del contratto e indennità in caso di recesso da parte del CLIENTE
45.1. Il contratto di performance marketing ha la validità di 12 (dodici) mesi con inizio a far tempo dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza.
45.2. Le parti possono recedere dal presente contratto inviandone comunicazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale del contratto stesso alla controparte a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata.
45.3. Le parti convengono, altresì, che, nel caso in cui il CLIENTE si avvalga della facoltà di recesso di cui al punto 45.2, il know-how relativo al modello di marketing generato, le competenze e le metodologie di lavoro che dovessero emergere o essere elaborate nel corso dell’esecuzione del rapporto resteranno di esclusiva proprietà di Pop Corn. A titolo esemplificativo e non esaustivo resteranno di esclusiva proprietà di Pop Corn: gli account pubblicitari, i gruppi di inserzioni, le inserzioni, i target audience, le strategie, i setting degli account, le strategie di posizionamento annunci, le strategie di utilizzo dei budget, il mix del budget tra gli strumenti, le integrazioni con sistemi terze parti, le automazioni, i funnel, i tool di reportistica. In caso di interruzione del rapporto di cui al punto 45.2, Pop Corn avrà, altresì, il diritto, in caso si tratti di un account di proprietà del CLIENTE, di cancellare tutto il materiale generato nell’ambito di creazione del modello di marketing ovvero, nel caso si tratti di un account di proprietà della stessa Pop Corn, di non fornire il suddetto materiale alla CLIENTE. In caso di risoluzione, il CLIENTE non potrà in alcun modo pretendere la restituzione dell’account creato per i fini di cui all’attività eseguita da Pop Corn.
Articolo 46. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
46.1. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo per la realizzazione delle campagne di performance marketing si comporrà alternativamente o congiuntamente di una parte fissa e di una parte variabile commisurata ai risultati raggiunti ovvero in relazione a ciascun lead generato e ciascuna vendita diretta e/o indiretta generata. Il corrispettivo fisso, il corrispettivo variabile commisurato al raggiungimento di risultati prefissati, le modalità di pagamento come anche la fatturazione sono riportati nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO debitamente sottoscritto ed accettato dal CLIENTE.
46.2. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto.
46.3. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la procedura tecnica di ripristino e riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in € 180,00 (euro centoottanta/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
Articolo 47. Obblighi delle parti e casi di esclusione della responsabilità
47.1. Prima che Pop Corn fornisca il servizio, il CLIENTE deve comunicare a quest’ultima, a mezzo pec o raccomandata A/R, gli obiettivi che intende raggiungere ed eventualmente le parole chiave, le inserzioni, le pagine di destinazione, la lingua degli annunci e quant’altro ritenga necessario per il successo della campagna pubblicitaria. Nel caso in cui il CLIENTE non fornisca alcuna indicazione, Pop Corn opererà le proprie scelte in completa autonomia, seguendo le strategie che riterrà più opportune in linea con il proprio know-how, senza che il CLIENTE possa successivamente avanzare pretese a riguardo nei confronti di Pop Corn. Salvo diversa indicazione da parte del CLIENTE, la campagna pubblicitaria sarà realizzata da Pop Corn solo in lingua italiana. Il CLIENTE potrà chiedere lo sviluppo di altre campagne in altre lingue, previa opportuna nuova quotazione economica da parte di Pop Corn. Salvo diversa indicazione, per tutte le inserzioni che prevedono l’uso di immagini e/o video, sarà obbligo del CLIENTE fornire detto materiale, in caso contrario Pop Corn potrà fornirlo al costo aggiuntivo di € 80,00 (euro ottanta/00) oltre IVA per ora o frazione di ora per gli annunci grafici statici e animati oppure ad un costo che andrà preventivato per le inserzioni video.
47.2. Pop Corn non è tenuta a mostrare al CLIENTE la metodologia di svolgimento del servizio e, in particolar modo, dei settaggi degli account ivi comprese le logiche di budget e offerta, che sono frutto del know-how acquisito da Pop Corn.
47.3. Qualora il CLIENTE ritenesse di voler mantenere e/o utilizzare per le campagne pubblicitarie gestite da Pop Corn eventuali best practice e settaggi specifici (es. immagini, costo per click, budget, ecc.) deve comunicarlo, a mezzo pec o raccomandata A/R, a Pop Corn prima che questa fornisca il servizio. Nel caso in cui il CLIENTE non comunichi a Pop Corn tali informazioni, quest’ultima opererà le proprie scelte in completa autonomia senza che il CLIENTE possa successivamente avanzare pretese a riguardo nei confronti di Pop Corn.
47.4. Il CLIENTE prende atto ed accetta che Pop Corn non garantisce in alcun modo un numero preciso di click o visualizzazioni delle inserzioni pubblicitarie e che in nessun caso tali valori potranno essere oggetto di contestazione o richieste risarcitorie e/o indennitarie del CLIENTE nei confronti di Pop Corn.
47.5. Il CLIENTE è l’esclusivo responsabile dei contenuti delle inserzioni, della loro veridicità e rispondenza alla normativa vigente, della correttezza delle parole chiave, per cui, in caso di violazione del predetto obbligo, è tenuto a contattare tempestivamente Pop Corn entro e non oltre le 8 (otto) ore alla pubblicazione delle inserzioni, fermo restando che il CLIENTE esonera Pop Corn da qualsivoglia responsabilità a riguardo e in special modo per quelle inserzioni non segnalate dal CLIENTE entro le 8 (otto) ore successive alla loro pubblicazione. In caso di accertata responsabilità di Pop Corn, l’eventuale risarcimento riguarderà il danno eventualmente generato nelle sole 8 (otto) ore dalla pubblicazione dell’inserzione.
47.6. Il CLIENTE è stato edotto che le piattaforme pubblicitarie utilizzate per le pubblicazioni delle inserzioni (es. Google Adwords) non sono di proprietà di Pop Corn, ma delle rispettive società proprietarie, per cui Pop Corn non è in alcun modo responsabile per qualsiasi decisione in merito alla chiusura di un account, alla mancata pubblicazione di una inserzione e/o di una parola chiave e a qualsiasi altra operazione decisa dalla società proprietaria del canale pubblicitario.
47.7. Nel caso di mancata pubblicazione di inserzioni (ad es. a causa di un’immagine nell’annuncio precedentemente approvato dal CLIENTE) da parte delle piattaforme pubblicitarie (es. Google Adwords) Pop Corn si riserva la possibilità di modificare l’annuncio, non stravolgendo né il senso né la logica del messaggio dell’inserzione approvato dal CLIENTE, senza richiedere nuova approvazione da parte di quest’ultimo.
47.8. Il CLIENTE dichiara di essere stato edotto ed accettare espressamente che il titolare del concept creativo e delle realizzazioni grafiche e testuali sviluppate è Pop Corn e che, nel caso di interruzione del servizio, non riutilizzerà il materiale realizzato da Pop Corn salvo riconoscere a quest’ultima il pagamento dei diritti per € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA.
Titolo X – Social Media Management, Content Management
e Campagne pubblicitarie sui social network
Articolo 48. Oggetto del contratto
48.1. Pop Corn eroga, dietro corrispettivo, servizi di Social Media Management, Content Management e Campagne pubblicitarie sui social network. Pop Corn svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del CLIENTE.
48.2. L’importo investito dal CLIENTE per la realizzazione delle campagne pubblicitarie sui social network si comporrà della realizzazione delle inserzioni, della gestione della campagna e del budget investito sulla piattaforma pubblicitaria (es. Twitter Ads, Facebook Ads, ecc.), per cui sarà impiegato solo in parte per il budget pubblicitario.
48.3. Pop Corn non è tenuta a mostrare al CLIENTE la metodologia di svolgimento del servizio e, in particolar modo, dei settaggi degli account ivi comprese le logiche di budget e offerta, che sono frutto del know-how acquisito da Pop Corn.
48.4. Il CLIENTE prende atto ed accetta che Pop Corn non garantisce in alcun modo un numero preciso di visualizzazioni dei contenuti pubblicati e/o delle inserzioni pubblicitarie e che in nessun caso tali valori potranno essere oggetto di contestazione o richieste risarcitorie e/o indennitarie del CLIENTE nei confronti di Pop Corn.
48.5. L’attività di sviluppo della creatività della campagna pubblicitaria non è inclusa nel servizio offerto da Pop Corn, ma rimane a carico del CLIENTE che, qualora intendesse commissionarla a Pop Corn, dovrà riconoscere a questa un compenso aggiuntivo che sarà oggetto di separata pattuizione tra le parti.
Articolo 49. Durata del contratto
49.1. Pop Corn eroga il servizio di Social Media Management e Content Management per campagne pubblicitarie sui social network in modalità “abbonamento” per la durata di mesi 12 (dodici), di mesi 24 (ventiquattro) o di mesi 36 (trentasei) tacitamente e automaticamente rinnovabile alla scadenza, per la medesima durata e così di anno in anno, salvo disdetta da parte del CLIENTE da inviare a Pop Corn, a mezzo pec o raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza del contratto.
Articolo 50. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
50.1. I corrispettivi, le modalità di pagamento come anche la fatturazione sono riportati nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di ripristino, forfetariamente stabilita in €500 (euro cinquecento/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
Articolo 51. Obblighi delle parti e casi di esclusione della responsabilità
51.1. Prima che Pop Corn fornisca il servizio, il CLIENTE deve comunicare a quest’ultima, a mezzo pec o raccomandata A/R, eventuali preferenze del piano editoriale, risultati fino a quel momento ottenuti e da salvaguardare, contenuti e informazioni da non pubblicare e quant’altro ritenga necessario per il successo della campagna pubblicitaria. Nel caso in cui il CLIENTE non fornisca alcuna indicazione, le parti convengono che non ci sono preferenze da parte del CLIENTE in merito al piano editoriale, che non ci sono contenuti e informazioni che Il CLIENTE non vuole che vengano pubblicate, che non sussistono risultati fino a quel momento ottenuti dal CLIENTE e che potrebbero andare perduti.
51.2. L’acquisto o la produzione di foto e/o video è ad esclusivo carico del CLIENTE. Pop Corn può occuparsi, per conto del CLIENTE, della selezione o della produzione di immagini e/o video previa corresponsione di un compenso aggiuntivo, che sarà oggetto di separata pattuizione tra le parti.
51.3. Il CLIENTE conferisce a Pop Corn le credenziali di accesso per la gestione dei suoi canali social (es. Instagram, Facebook, ecc.) restandone il principale amministratore dell’account. Salvo diversamente indicato, l’accordo per la gestione dei social prevede che Pop Corn prenda in gestione un solo canale social del CLIENTE (es. Instagram, Facebook, ecc.) e un solo account (qualora il CLIENTE ne avesse più di uno per lo stesso canale social).
51.4. Sul CLIENTE grava l’obbligo di verificare l’operato di Pop Corn in merito alla gestione dei suoi canali social e alla pubblicazione di contenuti per suo conto, essendo titolare degli account ed avendo le relative credenziali di accesso e le competenze tecniche per apportare modifiche o rimuovere contenuti che possa ritenere dannosi.
51.5. I contenuti da pubblicare (es. post, tweet, inserzioni, ecc.) saranno comunicati o resi accessibili al CLIENTE direttamente tramite account del CLIENTE stesso (quindi pubblicati) e/o comunicati al CLIENTE tra le 72 (settantadue) e le 48 (quarantotto) ore prima della loro pubblicazione. Il CLIENTE avrà l’obbligo di proporre eventuali modifiche ai contenuti fino a 24 (ventiquattro) ore prima della loro pubblicazione. Spirato detto termine Pop Corn non garantisce che eventuali richieste di intervento e/o modifica saranno realizzati nei tempi di pubblicazione previsti ed il CLIENTE esonera Pop Corn da ogni responsabilità a riguardo.
51.6. Una volta pubblicato il contenuto, al CLIENTE è riconosciuta la facoltà di richiederne la rimozione o la modifica, purché la richiesta avvenga entro 8 (otto) ore dalla pubblicazione del contenuto e, in tal caso, Pop Corn avrà il diritto di effettuare l’intervento entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Pop Corn non effettuerà cancellazioni di contenuti precedentemente pubblicati se non previa richiesta del CLIENTE. Il CLIENTE esonera Pop Corn da qualsivoglia responsabilità rispetto alle pubblicazioni effettuate e in special modo per quelle pubblicazioni non segnalate entro le 8 (otto) ore successive alla loro pubblicazione. In caso di accertata responsabilità di Pop Corn il risarcimento sarà limitato al danno eventualmente generato nelle sole 8 (otto) ore dalla pubblicazione dei contenuti.
51.7. Nel caso di commenti di utenti sugli account social del CLIENTE gestiti da Pop Corn, quest’ultima si riserva il diritto di intervenire in maniera discrezionale sugli stessi commenti, mediante cancellazione, sospensione o risposta, entro 48 (quarantotto) ore dall’avvenuta segnalazione del commento da parte del CLIENTE o dalla sua individuazione da parte di Pop Corn. Nel caso in cui la risposta da fornire all’utente debba necessariamente essere concordata (es. domande tecniche, critiche relative a casi specifici), Pop Corn attenderà indicazioni da parte del CLIENTE, al fine di ottenere le informazioni necessarie alla redazione della risposta stessa.
51.8. All’interruzione del servizio di gestione dei profili social, il CLIENTE può richiedere a Pop Corn tutto il materiale grafico realizzato (fatto esclusione per i files sorgente che restano di proprietà di Pop Corn) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’interruzione del servizio. Il CLIENTE è consapevole ed accetta che Pop Corn non è tenuta a conservare copia del detto materiale oltre tale data e che, di conseguenza, decorsi15 (quindici) giorni dall’interruzione del servizio Pop Corn potrebbe non disporre del materiale richiesto.
51.9. Il CLIENTE è stato edotto che i social network utilizzati per le pubblicazioni non sono di proprietà di Pop Corn, ma delle rispettive società proprietarie, per cui Pop Corn non è in alcun modo responsabile per qualsiasi decisione in merito alla chiusura di un account, alla mancata pubblicazione di un contenuto e/o di una inserzione e a qualsiasi altra operazione decisa dalla società proprietaria del social network.
51.10. Nel caso di mancata pubblicazione di inserzioni (ad es. a causa dell’immagine utilizzata o del testo precedentemente approvati dal CLIENTE) da parte delle piattaforme pubblicitarie (es. Facebook Ads) Pop Corn si riserva la possibilità di modificare il testo e/o l’immagine, non stravolgendo né il senso né la logica del messaggio dell’inserzione approvato dal CLIENTE, senza richiedere nuova approvazione da parte di quest’ultimo.
51.11. Il CLIENTE dichiara di essere stato edotto ed accettare espressamente che il titolare del concept creativo e delle realizzazioni grafiche e testuali sviluppate è Pop Corn e che, nel caso di interruzione del servizio, non riutilizzerà il materiale realizzato da Pop Corn salvo riconoscere a quest’ultima il pagamento dei diritti per € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA.
Titolo XI – Consulenza
Articolo 52. Oggetto del contratto
52.1. Pop Corn eroga, dietro corrispettivo, servizio di consulenza marketing in favore del CLIENTE. Pop Corn svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del CLIENTE.
52.2. Salvo diverso accordo tra le parti, il servizio di consulenza si svolgerà presso la sede principale del CLIENTE, per ogni eventuale trasferta sarà obbligo del CLIENTE procedere al rimborso delle spese sostenute da Pop Corn nella misura forfetariamente individuata per ogni giorno di € 80 (euro ottanta/00) se nella città di Roma o in misura proporzionale fino a € 300 (trecento)/00 se fuori dalla città di Roma. Sarà possibile concordare un giorno fisso della settimana per lo svolgimento del servizio, fermo restando che le parti, per vicendevoli esigenze, potranno modificare tale scelta in corso d’opera.
52.3. Il servizio di consulenza si svolgerà di regola, dalle ore 10.00 alle ore 18.30, tuttavia Pop Corn, in base alle proprie disponibilità, potrà svolgere attività anche da remoto in altri orari, previo accordo tra le parti e versamento di un corrispettivo aggiuntivo in favore di Pop Corn. Il numero di ore extra e il relativo corrispettivo aggiuntivo saranno comunicati a consuntivo al CLIENTE a fine di ciascun mese.
52.4. Eventuali report e/o documentazione sull’operato di Pop Corn, qualora richiesti, saranno da quest’ultima redatti durante la giornata lavorativa presso il CLIENTE o, in alternativa, inseriti e fatturati nel monte ore extra. Eventuali richieste di giornate extra rispetto allo standard concordato saranno oggetto di valutazione economica e di disponibilità da parte di Pop Corn.
Articolo 53. Durata del contratto
53.1. Pop Corn eroga il servizio di consulenza in modalità “abbonamento” per la durata di mesi 6 (sei), di mesi 12 (dodici) o di mesi 24 (ventiquattro) tacitamente e automaticamente rinnovabile alla scadenza, per la medesima durata e così di anno in anno, salvo disdetta da parte del CLIENTE da inviare a Pop Corn, a mezzo pec o raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza del contratto.
Articolo 54. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
54.1. I corrispettivi, le modalità di pagamento come anche la fatturazione sono riportati nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di spese per la riattivazione del servizio, forfetariamente stabilita in €300,00 (euro trecento/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
Articolo 55. Obblighi delle parti
55.1. Il CLIENTE ha l’onere di fornire a Pop Corn: (i) una postazione lavorativa; (ii) un computer; (iii) qualsiasi altro strumento e/o materiale funzionale all’espletamento del servizio.
Titolo XII – 4ward
Articolo 56. Oggetto del contratto
56.1. Pop Corn eroga, dietro corrispettivo, il servizio “4Ward”, che prevede attività di sviluppo, promozione e consulenza in favore del CLIENTE. Il servizio, salvo diversa indicazione, consta delle seguenti attività: (i) nel primo mese Pop Corn fornirà al CLIENTE attività di consulenza marketing (come ad esempio analisi strategica e valutazione delle strategie da intraprendere); (ii) nel secondo mese Pop Corn provvederà alla realizzazione del sito web del CLIENTE; (iii) dal terzo mese in poi Pop Corn si occuperà della gestione social, del servizio SEO, delle modifiche front end del sito web e delle grafiche, di prestare attività di consulenza marketing in favore del CLIENTE. In particolare, Il servizio prevede il rilascio (messa online) del sito web alla fine del secondo mese di contratto. Pop Corn è, sin da ora, esonerata dal rispetto di tale termine qualora la causa del ritardo fosse addebitabile al CLIENTE come in caso di: (i) mancata accettazione da parte del CLIENTE di elementi (testuali, iconici, fotografici, ecc.) che comportino l’impossibilità di mettere online il sito web; (ii) ritardi del CLIENTE nel fornire a Pop Corn informazioni, materiali, ecc.; (iii) mancanza dei testi posto che l’attività di data entry è ad esclusivo carico del CLIENTE; (iv) mancanza di cookie policy o privacy policy; (v) scelte personali del CLIENTE, che comportino l’impossibilità di mettere online il sito web. Pop Corn svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario e di presenza, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del CLIENTE.
56.2. Nell’espletamento della sua attività, al fine di coordinare l’attività svolta e ottimizzare i risultati del progetto, Pop Corn si relazionerà con un referente indicato dal CLIENTE e le relative comunicazioni avverranno, a mezzo e-mail,all’indirizzo fornito dal CLIENTE.
56.3. Nel servizio “4Ward” non sono comprese attività quali riunioni e/o incontri presso la sede del CLIENTE; tuttavia, tale servizio è erogabile previo separato accordo tra le parti e corresponsione di un compenso aggiuntivo in favore di Pop Corn.
Articolo 57. Durata del contratto
57.1. Pop Corn eroga il servizio “4Ward”in modalità “abbonamento” la durata di mesi 24 (ventiquattro) tacitamente e automaticamente rinnovabile alla scadenza, per la durata di ulteriori mesi 12 (dodici) e così di anno in anno, salvo disdetta da parte del CLIENTE da inviare a Pop Corn, a mezzo pec o raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza del contratto.
Articolo 58. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
58.1. I corrispettivi, le modalità di pagamento come anche la fatturazione sono riportati nel relativo MODULO D’ORDINE. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di penale, forfetariamente stabilita in €500 (euro cinquecento/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
58.1. Tutte le attività non previste in fase progettuale e richieste successivamente dal CLIENTE (quali, a titolo esemplificativo, evoluzioni del sito, sviluppo di software, app mobile, brochure, grafiche per la stampa di materiali cartacei, creatività per campagne pubblicitarie, ecc.) saranno fatturate, salvo diversa pattuizione, al prezzo orario riservato di € 80 (ottanta/00), che il CLIENTE, sin da ora, dichiara di accettare anche per qualsiasi ulteriore futura richiesta aggiuntiva a Pop Corn. Ritardi o spostamenti di attività da un mese all’altro non danno diritto al CLIENTE di sospendere o ritardare i pagamenti mensili. In caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, Pop Corn si riserva il diritto di sospendere le attività senza che ciò comporti risoluzione del contratto.
Articolo 59. Proprietà intellettuale e titolarità del c.d. “Codice sorgente”
59.1. Le parti convengono che Pop Corn detiene la proprietà intellettuale e materiale del progetto sviluppato per il CLIENTE, per cui tutti i diritti di utilizzazione economica del progetto (anche ai sensi della legge n. 633 del 1941 e/o di ogni vigente disposizione di legge in materia) rimarranno di esclusiva proprietà di Pop Corn.
59.2. Le parti convengono, altresì, che resterà in capo a Pop Corn qualsivoglia diritto relativo ai concetti, le idee, il know-how, le competenze e le metodologie di lavoro che dovessero emergere o essere elaborate nel corso dell’esecuzione del presente incarico e ciò anche qualora le stesse dovessero concretizzarsi in invenzioni, scoperte o miglioramenti, con la conseguenza che eventuali diritti rimarranno comunque in capo a Pop Corn.
59.3. Pop Corn trasferisce al CLIENTE il solo diritto all’utilizzo del progetto in versione c.d. “codice oggetto” mentre il c.d. “codice sorgente” rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità di Pop Corn, che conserverà in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del progetto e delle eventuali modifiche ed estensioni che svilupperà in autonomia.
59.4. È fatto obbligo al CLIENTE DI non modificare quanto realizzato da Pop Corn, salvo tenere indenne quest’ultima da ogni e qualsivoglia responsabilità a riguardo, anche nei confronti di terzi. Qualora il CLIENTE, in conseguenza delle modifiche dallo stesso apportate a quanto realizzato da Pop Corn, intendesse ottenere il ripristino del SERVIZIO, dovrà corrisponderà a Pop Corn un corrispettivo aggiuntivo di € 80,00 (euro ottanta/00) oltre IVA per ora o frazione di ora. 50.5. Qualora il CLIENTE intendesse acquistare la proprietà intellettuale, la creatività e le strategie utilizzate da Pop Corn per la realizzazione del SERVIZIO, dovrà corrispondere a questa un corrispettivo aggiuntivo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA.
Titolo XIII – Altri servizi
(prodotti e servizi acquistati e rivenduti, video, stampe, spazi, eventi, hardware, ecc)
Articolo 60. Oggetto del contratto
60.1. Pop Corn effettua vendita di servizi o prodotti di TERZE PARTI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prodotti di stampa, audiovisivi, spazi pubblicitari, hardware, eventi, ecc..
Articolo 61. Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione
61.1. I corrispettivi, le modalità di pagamento come anche la fatturazione sono riportati nel relativo MODULO D’ORDINE e/o nell’allegato PREVENTIVO. L’importo pattuito a titolo di corrispettivo potrà subire variazioni in corso del servizio; in tal caso, il CLIENTE avrà la facoltà di non accettare tale variazione e di recedere dal contratto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento da parte del CLIENTE dei servizi erogati da Pop Corn non è mai assoggettato ad una valutazione in termini di performance e/o di risultati raggiunti. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il CLIENTE dovrà corrispondere a Pop Corn gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del CLIENTE dei corrispettivi dovuti, Pop Corn si riserva la facoltà di sospendere i servizi e di riattivarli solo a seguito del pagamento da parte del CLIENTE e la corresponsione di una somma aggiuntiva, a titolo di penale, forfetariamente stabilita in €500 (euro cinquecento/00), ferma restando la possibilità di Pop Corn di risolvere il contratto per fatto e colpa del CLIENTE e salvo il maggior danno subito.
Articolo 62. Obblighi delle parti e casi di esclusione della responsabilità
62.1. Ove non diversamente pattuito, l’acquisto dei beni si intende sempre franco deposito e, quindi, Pop Corn è liberata dalla propria obbligazione con la semplice consegna della merce al vettore. Pop Corn non risponde del caso di deterioramento, sottrazione o deperimento alcuno dei beni, causato o riconducibile al trasporto. La spedizione è effettuata senza copertura assicurativa alcuna, ma è in facoltà del CLIENTE stipulare contratto assicurativo a garanzia del buon fine del trasporto ed a garanzia dell’integrità dei beni trasportati, previa espressa richiesta a Pop Corn. II controllo della fornitura è eseguito sotto la responsabilità del CLIENTE che ha l’obbligo di segnalare eventuali discordanze con l’ordine o l’integrità dei beni entro 8 (otto) giorni dalla avvenuta consegna, trascorsi i quali, si considererà accettata senza riserva.
62.2. Pop Corn non assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni, scioperi e serrate, terremoti, alluvioni ed altri eventi similari, che impediscono in tutto o in parte di dare esecuzione al contratto nei tempi concordati; pertanto, in nessun caso possono essere imputati a Pop Corn danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna e la stessa si riserva di differire o posticipare, in tal caso, i termini di consegna dei beni o dei servizi forniti.
63.3. I prodotti forniti sono conformi alle specifiche tecniche e funzionali indicate dal Produttore nella relativa documentazione esplicativa allegata al prodotto e/o riportata nella relativa scheda tecnica presente sul sito del Produttore stesso. Il CLIENTE con l’ordine si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all’impiego dei prodotti acquistati; è esclusa ogni responsabilità di Pop Corn per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall’impiego dei prodotti forniti anche nel caso di mancato o insufficiente funzionamento. Il CLIENTE è stato edotto e accetta che potrebbero verificarsi eventuali interruzioni tecniche dei servizi dovute a guasti e malfunzionamenti hardware e/o dei software, siano essi di proprietà di Pop Corn che di TERZE PARTI, e in tal caso il CLIENTE nulla avrà a pretendere da Pop Corn a titolo di risarcimento e/o di indennizzo.
62.4. La garanzia per difetto di conformità vale 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, purché il prodotto sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d’uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata. Eventuali interventi e/o manomissioni effettuate dal CLIENTE sui prodotti e/o servizi realizzati, promossi e/o sviluppati da Pop Corn (es. sul server, sul codice di un sito, sui tag seo, sui contenuti social, ecc.) fa decadere automaticamente la garanzia e la relative responsabilità di Pop Corn. Per quanto attiene ai danni da prodotto, la Società, quale distributore, si libera da ogni responsabilità, nessuna esclusa ed eccettuata, indicando il nome del Produttore.
Titolo XIV – Disposizioni finali
Articolo 63. Disciplina applicabile
63.1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO si fa espresso rinvio alle norme del Codice civile e alle vigenti norme di legge in materia.
63.2. Qualora il CLIENTE sia riconducibile, secondo la normativa vigente, alla categoria di “consumatore” si applicano al medesimo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 c.d. “Codice del Consumo”, fatta eccezione per le disposizioni relative ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali
Articolo 64. Proprietà intellettuale
64.1. Salvo quanto già espressamente pattuito nelle presenti condizioni generali di contratto il CLIENTE prende atto e accetta che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sui Servizi offerti, sui dati, le informazioni, sulle Piattaforme o i software, in tutto e in ogni loro parte, ivi incluse le logiche, i principi organizzativi e i supporti e/o documenti sui quali gli stessi Servizi vengono forniti, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Pop Corn e/o dei terzi cui appartengono e che, pertanto, il loro utilizzo è strettamente limitato a quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di contratto.
64.2. Le parti convengono, altresì, che resterà in capo a Pop Corn qualsivoglia diritto relativo ai concetti, le idee, il know-how, le competenze e le metodologie di lavoro che dovessero emergere o essere elaborate nel corso dell’esecuzione del presente incarico e ciò anche qualora le stesse dovessero concretizzarsi in invenzioni, scoperte o miglioramenti, con la conseguenza che eventuali diritti rimarranno comunque in capo a Pop Corn.
64.3. Il CLIENTE si impegna, pertanto, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. a utilizzare tutti i servizi di cui alle presenti condizioni generali di contratto e nel pieno rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità di Pop Corn e/o di terzi.
64.4. Il CLIENTE si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. a non contestare, direttamente o indirettamente, in via giudiziale e/o stragiudiziale, la validità e la titolarità dei diritti di Proprietà Intellettuale di cui al presente articolo 64.
Articolo 65. Responsabilità e dichiarazioni del CLIENTE
65.1. Salvo quanto già espressamente pattuito nelle presenti condizioni generali di contratto il CLIENTE si impegna a far sì che le disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto siano rispettate dai propri dipendenti e/o collaboratori. Anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., il CLIENTE è considerato esclusivo responsabile dell’operato di tali soggetti e garantisce altresì il rispetto, da parte di questi ultimi, di tutte le normative applicabili.
65.2. Salvo quanto già espressamente pattuito nelle presenti condizioni generali di contratto il CLIENTE si impegna ad utilizzare i Servizi di cui alle presenti condizioni generali di contratto in conformità alle finalità del Contratto stesso e alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in materia di protezione di Dati Personali, senza in alcun modo turbare, abusare, limitare o comunque violare i diritti di terzi Interessati. In caso contrario, sarà da considerarsi unico ed esclusivo responsabile.
65.3. È fatto divieto di utilizzare i Servizi e/o le Piattaforme al fine di depositare, conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere dati, applicazioni o documenti informatici che: (a) siano in contrasto o violino i diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità di Pop Corn e/o di terzi; (b) abbiano contenuti discriminatori, diffamatori, calunniosi o minacciosi; © contengano materiali pornografico, pedopornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale; (d) contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, altri elementi informatici di contaminazione o distruzione; (e) costituiscano attività di spamming, phishing e/o simili; (f) siano in ogni caso in contrasto con le disposizioni normative e/o regolamentari applicabili.
Articolo 66. Modifiche unilaterali
66.1. Pop Corn si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali, le Condizioni Particolari e/o Modulo d’Ordine, Progetto ed i relativi allegati, mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso al CLIENTE in conformità alle modalità di cui all’articolo 71.
66.2. Nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di cui al paragrafo 66.1 che precede, il CLIENTE – fatta eccezione per l’eventualità di modifica di allegati tecnici o allegati relativi a tematiche di protezione dati personali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo informativa e contratto per il trattamento dati – avrà la facoltà di recedere parzialmente dal Contratto con riferimento al Servizio interessato dalle modifiche, mediante invio a Pop Corn di una comunicazione scritta a mezzo PEC e/o raccomandata A/R. Nel caso in cui il CLIENTE non eserciti il proprio diritto di recesso nel termine sopra indicato, le modifiche apportate da Pop Corn si intenderanno definitivamente e tacitamente accettate.
66.3. Nel caso in cui il CLIENTE eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi del precedente paragrafo 18.2, il CLIENTE avrà diritto alla restituzione della quota di Corrispettivi non goduti riferiti allo specifico Servizio, qualora già versati.
Articolo 67. Divieto di cessione del contratto
67.1. Salvo quanto già espressamente pattuito nelle presenti condizioni generali di contratto il presente contratto ed i diritti da esso derivanti non sono in alcun modo cedibili e/o trasferibili a terzi, senza il preventivo assenso scritto di entrambe le Parti.
67.2. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente contratto. Ad ogni modo, è fatto salvo il diritto delle Parti di recedere liberamente ed immediatamente dall’odierno Contratto, senza alcun onere, costo, spesa e/o risarcimento, laddove il successore non abbia i requisiti di professionalità e capacità richiesti per la valida prosecuzione dei servizi concordati.
Articolo 68. Clausola risolutiva espressa
68.1. Salvo quanto già espressamente pattuito nelle presenti condizioni generali di contratto il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., qualora il CLIENTE: a) ceda tutto o parte del contratto a terzi in violazione dell’art. 67; b) sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di Pop Corn, anche per servizi diversi da quello oggetto del presente contratto; c) non provveda al pagamento del corrispettivo richiesto e) sia stato dichiarato insolvente oppure sia stato ammesso oppure sottoposto ad una procedura concorsuale; f) utilizzi i servizi in modo diverso rispetto a quanto pattuito nelle presenti condizioni; Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di Pop Corn, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) da inviare al CLIENTE ai recapiti indicati, per effetto della risoluzione la stessa sarà autorizzata ad interrompere la fornitura del Servizio reso senza alcun ulteriore preavviso. In tali ipotesi, il CLIENTE prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute da Pop Corn a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, senza che il CLIENTE possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il periodo di tempo in cui non ha usufruito del Servizio. Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione, ed in generale per gli altri strumenti di tutela previsti dalla legge, ivi comprese le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito da Pop Corn.
Articolo 69. Clausola di manleva
69.1. Il CLIENTE si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne Pop Corn nonché i suoi rappresentanti, dipendenti o collaboratori da qualsiasi responsabilità e conseguenza civile e penale derivante dalla condotta del Cliente o di suoi dipendenti o collaboratori, dall’utilizzo illecito, improprio o anomalo dei servizi resi, anche se effettuato ad opera di terzi, autorizzati dal CLIENTE o meno.
69.2. Il CLIENTE si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne Pop Corn nonché i suoi rappresentanti, dipendenti o collaboratori da qualsiasi responsabilità e conseguenza civile e penale derivante dalla lesione di diritti di terzi e dalla violazione delle norme sul diritto d’autore e sulla concorrenza.
Articolo 70. Trattamento dei dati personali
70.1. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: il Titolare del trattamento dei dati del CLIENTE è Pop Corn S.r.l. con sede legale in (00142) Roma alla Via dei Granai di Nerva, 48 (P.IVA 17499951006), che avrà cura di trattare e gestire i predetti dati nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Europeo n.679/2016, meglio noto come GDPR. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Pasquale Carillo.
70.2. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: i dati raccolti saranno trattati in conseguenza di obblighi contrattuali o di legge, per migliorare la gestione dei rapporti commerciali e per procedere all’erogazione del servizio richiesto. I dati saranno trattati con l’utilizzo di supporti cartacei e di supporti informatici (data-base, elenchi elettronici, ecc.), nel pieno rispetto delle misure richieste dal Regolamento Europeo n.679/2016, e dalle norme UNI di sicurezza.
70.3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: per i dati trattati in conseguenza di obblighi contrattuali o di legge, la comunicazione degli stessi è obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli o a non concederne il trattamento, quando previsto, potrà determinare l’impossibilita di proseguire i rapporti commerciali in corso o di iniziarne di nuovi. 56.4. Comunicazione dei dati ed ambito di diffusione: I dati raccolti non saranno comunicati o ceduti a terzi, se non a seguito di esplicito consenso. All’interno dell’azienda i dati saranno comunicati, per esigenze operative interne, agli incaricati del trattamento dei dati stessi ed esclusivamente nella modalità necessaria, intera o parziale, al fine di preservare al massimo la diffusione dei dati stessi. Non si prevede la diffusione dei dati forniti a TERZE PARTI, fatto salvo per gli obblighi fiscali, contrattuali e legislativi.
70.5. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: In base al Regolamento generale (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati (GDPR), vengono riconosciuti i seguenti diritti relativi al trattamento dei dati personali: Diritto di accesso. L’interessato ha diritto di ricevere conferma del trattamento dei propri dati personali e, se necessario, di ottenere una copia di tali dati e informazioni complete relative alla loro elaborazione. Diritto alla rettifica. L’interessato ha diritto di correggere eventuali errori, modificare dati inesatti o incompleti e verificare la correttezza dei dati elaborati. Diritto all’oblio. L’interessato ha diritto alla tempestiva cancellazione dei propri dati nel caso in cui vengano utilizzati in modo illegale o non esista più il presupposto per cui sono stati elaborati o raccolti. Diritto alla limitazione. L’interessato ha diritto alla sospensione del trattamento nel caso in cui tale trattamento sia illegale o inadeguato. Diritto di obiezione. L’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati nel caso in cui lo scopo sia legato al direct marketing o l’elaborazione debba essere interrotta per motivi personali, a meno che la società non fornisca motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento dei dati o tale trattamento sia necessario per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Diritto a non essere soggetto a processi decisionali individuali automatizzati. L’interessato ha diritto a non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente sull’elaborazione automatizzata, inclusa la profilazione, che produce effetti giuridici che lo riguardano o, analogamente, incidono sulla sua persona, a meno che ciò sia necessario per l’esecuzione di un contratto, sia consentito dalla legge o si basi sul consenso esplicito della persona. Diritto alla portabilità Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati personali forniti alla Società ai fini di un contratto o con il consenso dell’Utente e/o del CLIENTE (ad es., dati relativi agli acquisti) e di chiedere di trasferire tali dati personali a un altro titolare del trattamento. Le richieste possono essere effettuate tramite: • posta ordinaria indirizzandole a : Pop Corn Srl, Via dei Granai di Nerva, 48 – 00142 Roma • via Fax al n.0623319081 • via email: performance@popcornmarketing.it Il titolare del trattamento è: Pop Corn Srl, Via dei Granai di Nerva, 48 – 00142 Roma P.I. 17499951006 La richiesta dovrà indicare chiaramente 1) la propria identità personale, inserendo il nome completo e l’indirizzo e-mail utilizzato per acquistare o creare un account, 2)) il diritto o i diritti che si desidera esercitare. L’esercizio di tali diritti è gratuito, a meno che le richieste non siano eccessive o ingiustificate. In tal caso, la società ha il diritto di addebitare un costo ragionevole basato sulle spese amministrative sostenute.
70.6. Con la sottoscrizione delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e del MODULO D’ORDINE il CLIENTE presta il consenso al trattamento dei propri dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n.679/2016, ed D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ove compatibile.
Articolo 71. Comunicazioni
71.1. Tutte le comunicazioni indirizzate al CLIENTE dovranno essere inviate ai recapiti indicati nel Modulo d’ordine/preventivo. Resta inteso che è specifico onere del CLIENTE comunicare tempestivamente a Pop Corn eventuali variazioni dei propri recapiti per le comunicazioni ai sensi del Contratto.
71.2. Le comunicazioni e le notifiche a Pop Corn andranno invece inviate tramite PEC all’indirizzo popcornmarketing@pec.it o tramite posta raccomandata A/R presso l’indirizzo della sede legale indicato in epigrafe.
Articolo 72. Foro esclusivo
72.1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti in ordine all’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente atto sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Tribunale di Roma, riconosciuto e dichiarato quale unico Giudice competente, fatti salvi i casi in cui il CLIENTE sia riconducibile, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 c.d. “Codice del Consumo”, alla categoria di “consumatore” nel qual caso la competenza sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo 73. Disposizioni finali
73.1. Qualsiasi modifica o integrazione al Contratto sarà valida solo se fatta ed approvata per iscritto dalle Parti.
73.2. Le presenti Condizioni Generali potranno essere derogate e integrate dalle Condizioni Particolari e dal Modulo d’Ordine / preventivo. Nell’eventualità di incompatibilità tra disposizioni delle Condizioni Generali e disposizioni delle Condizioni Particolari prevarranno queste ultime esclusivamente in relazione allo specifico Servizio disciplinato dalle Condizioni Particolari.
73.3. Il Contratto contiene l’integrale disciplina del rapporto tra le Parti in relazione alla fornitura al CLIENTE dei Servizi, rimanendo espressamente esclusa l’efficacia di eventuali precedenti accordi, scritti o orali, intercorsi fra le Parti e, in ogni caso, prevalendo su eventuali condizioni difformi o contrastanti contenute in condizioni generali di acquisto/fornitura del CLIENTE, allegati, ordini, fatture e/o documenti inviati con finalità amministrative e/o contabili.
73.4. È fatto espresso divieto al CLIENTE di cedere il Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di Pop Corn.
73.5. L’eventuale omissione di far valere i diritti di cui al Contratto da parte di Pop Corn non potrà in alcun modo essere intesa quale rinuncia a tali diritti, in relazione ai quali Pop Corn potrà esigere in qualsiasi momento il relativo adempimento da parte del CLIENTE.
73.6. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 1419 c.c., l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non potrà in alcun modo comportare l’invalidità o inefficacia dell’intero Contratto.